Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 39

(Tipologie di incentivi alle imprese)

(1)(3)(4)(5)(6)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

(2)(7)(12)

2 bis. I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 2, senza presentazione di garanzia fideiussoria.

(8)(13)

3.

( ABROGATO )

(9)

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell’Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell’incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L’erogazione del contributo può avvenire in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell’erogazione diretta al soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell’intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

(10)(11)

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 12/2009

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 19 bis, L. R. 27/2014

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

10  Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022

11  Parole soppresse al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022

12  Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022

13  Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022