Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 34

(Procedimenti)

(1)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

2. Al fine dello svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati secondo la normativa prevista in materia di contratti pubblici. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.

(3)

3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità.

(2)

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 3 da art. 96, comma 1, L. R. 9/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 10/2022