Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 32 bis

(Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)

(1)(3)

1. Le imprese beneficiarie di incentivi regionali aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

(4)

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

3. La durata dei vincoli di cui al comma 1 per le PMI può essere aumentata fino a cinque anni dai regolamenti di settore sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.

(5)

4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.

5. I regolamenti e i bandi di settore possono stabilire vincoli di destinazione per i beni mobili, nonché vincoli per specifiche attività che sono oggetto di incentivo.

(6)

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015

Integrata la disciplina del comma 6 da art. 51, comma 1, L. R. 19/2015

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022