Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 3

(Obbligo di adozione del provvedimento)

1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis.

(1)

1 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

(2)

1 ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della legge 241/1990, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

(3)

1 quater. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012