Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 2
(Ambito di applicazione) (4)
1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli enti regionali, comunque denominati, istituiti o disciplinati con legge regionale e che esercitano funzioni trasferite dalla Regione.
2. Gli articoli 19, 20 e 22, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali del Friuli Venezia Giulia secondo i rispettivi ordinamenti.
Note:1 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 3/2002
2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004
3 Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004
4 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/2018