Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
CAPO IV
 SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 19
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
3 Comma 7 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
4 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 57, lettera a), L. R. 11/2011
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 57, lettera b), L. R. 11/2011
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2, L. R. 3/2015
7 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 7, L. R. 22/2020
Art. 20
1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2 Abrogati, a decorrere dal 26 marzo 2008, i commi 2 e 3 e l'ultimo periodo del comma 1, a seguito del disposto dell'art. 29, commi 1 e 2, del DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - B.U.R. S.O. n. 11 dd 25 marzo 2008), avente forza di legge secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 14/2002
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 14/2004
3 Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 13/2009
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 4, L. R. 3/2011
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22
2. Ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990, nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 3/2001
2 Comma 3 sostituito da art. 29, comma 2, L. R. 3/2001
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 3/2001
4 Comma 6 sostituito da art. 29, comma 4, L. R. 3/2001
5 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2004
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2008
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 4, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
8 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 22 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 14/2004
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
6 Comma 6 sostituito da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
7 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 bis 1
1. Il rappresentante unico regionale di cui all' articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990 , è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 8/2021
Art. 22 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 1 sostituito da art. 27, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
5 Comma 4 sostituito da art. 27, comma 2, lettera c), L. R. 17/2010
6 Comma 8 sostituito da art. 27, comma 2, lettera d), L. R. 17/2010
7 Comma 9 sostituito da art. 27, comma 2, lettera e), L. R. 17/2010
8 Parole aggiunte al comma 6 da art. 54, comma 2, L. R. 19/2012
9 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 quater

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 2 abrogato da art. 27, comma 3, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 27, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
4 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2004
2 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 sexies
2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 14/2004
2 Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 13/2009
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 9/2018 , a decorrere dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale, come disposto dall'art. 13, c. 1 della L.R. 9/2018.
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 15, comma 3, L. R. 13/2009
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2021
7 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
8 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
9 Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 24
 (Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)
2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.
5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021