Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
4. Nella legge di semplificazione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), sono annualmente specificate misure di semplificazione connesse ai principi e alle finalità di cui alla presente legge.
5. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 9/2018
6 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2021
Art. 3
 (Obbligo di adozione del provvedimento)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 5
1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2004
2 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 26/2012
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 3, L. R. 26/2012
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 336, L. R. 27/2012
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 3, L. R. 5/2013 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2012.
6 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 14/2004
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte alla lettera a bis) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
5 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
6 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
7 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
8 Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012
9 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021