Art. 55
(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente
inesigibili)
1. I crediti dell’Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l’impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati dall’organo competente.
2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 10.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
6 Comma 3 abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
7 Comma 4 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022