Art. 41
(Rendicontazione della spesa)
1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini dell’incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L’Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltā di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con regolamento, i casi e le modalitā in cui č consentita la sostituzione della documentazione con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con i propri fondi.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 45, comma 2, L. R. 23/2015
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022