Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 39
1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.
5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 12/2009
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 19 bis, L. R. 27/2014
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
7 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
9 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
11 Parole soppresse al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
12 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022