Art. 30
(Criteri e modalitą di concessione)
1. La concessione di incentivi da parte dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali avviene sulla base di criteri e modalitą predeterminati.
2.
Per la finalitą di cui al comma 1, qualora non diversamente stabilito in legge, in attuazione del principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa sono predeterminati in particolare:
a) con deliberazione della Giunta regionale gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalitą dell'incentivo, con l'eventuale specificazione dell'oggetto dell'incentivo e delle categorie di beneficiari;
b) con bando, adottato con atto dirigenziale nel rispetto della deliberazione di cui alla lettera a), i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attivitą istruttoria e le modalitą di concessione e di rendicontazione dell'incentivo.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
5 Articolo sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.