Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 14
1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.
Note:
1 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 26/2012
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
3 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 8/2021
4 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 8/2021
5 Parole aggiunte alla lettera d bis) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 8/2021
6 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 8/2021
7 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 8/2021
8 Lettera e ter) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 8/2021