Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.
SEZIONE II
 Agevolazioni territoriali e di categoria
Art. 3 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 23/2002
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 10, L. R. 22/2020
Art. 4
 (Contributi compensativi in forma di credito d'imposta)
1. La Regione, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo 446/1997 e della presente legge per quanto attiene le procedure applicative dell'IRAP, ferme restando le modalità di determinazione della base imponibile e della liquidazione della medesima determinate nell'ambito della legislazione statale, interviene, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, a favore degli operatori economici del Friuli- Venezia Giulia mediante la concessione di contributi, da erogarsi nella forma del credito d'imposta, secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi, nella misura massima del cinquanta per cento degli oneri tributari effettivamente sostenuti a titolo di IRAP, alle imprese ed agli esercenti arti e professioni aventi il domicilio fiscale in regione, nella forma di credito d'imposta.
3. I contributi compensativi di cui al comma 2 possono essere concessi con riferimento agli oneri tributari sostenuti per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 1999 e 2000 e dovuti alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
4. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa i contributi di cui al comma 2 sono concessi ed erogati nell'ambito degli aiuti comunitari secondo la regola del "de minimis", quale risulta dalla comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n. C 68 del 6 marzo 1996.
5. I criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.
6. Le tipologie di soggetti agevolabili ed i criteri di priorità per la concessione dei contributi compensativi sono determinati nel regolamento di cui al comma 5 con riferimento ai settori ed alle categorie maggiormente svantaggiate dall'introduzione dell'IRAP, individuate sulla base delle risultanze di studi sui riflessi dell'introduzione dell'IRAP sui contribuenti regionali. Il regolamento può prevedere massimali di intervento e limiti dimensionali differenziati in relazione ai soggetti aventi domicilio fiscale nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale per le attività insediate in tali aree.
Art. 6
 (Regolamenti di esecuzione in materia di credito di imposta)
1. I regolamenti di cui agli articoli 4 e 5, nonché quelli emanati in esecuzione delle leggi previste dall'articolo 7, devono essere emanati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) concessione dei contributi in forma di credito di imposta esclusivamente entro i limiti di stanziamenti determinati dalla legge finanziaria regionale secondo le modalità previste dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come aggiunto dall'articolo 15;
b) previsione, per quanto riguarda il procedimento amministrativo per la concessione di contributi, di meccanismi che contemplino la presentazione di una apposita istanza e di una istruttoria a seguito della quale l'ufficio possa concedere il beneficio mediante l'emanazione di una autorizzazione ad avvalersi del contributo per l'importo determinato nell'autorizzazione medesima;
c) erogazione dei contributi a favore dei beneficiari con vincolo di commutazione in entrata al bilancio regionale o con versamento dei relativi importi al bilancio regionale da parte degli enti eventualmente incaricati di ricevere l'istanza e della relativa istruttoria.

2. Le disposizioni relative ai regolamenti di cui al comma 1, per quanto attiene alle modalità procedurali relative all'erogazione dei contributi nella forma del credito d'imposta, sono emanate, previa intesa tra il Ministero delle finanze e l'Assessore regionale alle finanze, tenuto conto dei contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 9 e degli eventuali ulteriori atti statali individuati nell'intesa.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1, per gli aspetti determinati ai sensi del comma 2, non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate da norme di regolamento regionale, da adottarsi secondo la procedura prevista dal comma 2, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 18/2000
Art. 7
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, le leggi regionali di settore possono istituire incentivi a favore delle imprese nella forma del credito d'imposta, garantendone la necessaria copertura finanziaria, da porre in essere secondo i meccanismi previsti dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'articolo 15, in conformità alle modalità disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 3.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 1, L. R. 12/2002