1. La presente legge costituisce attuazione dell'
articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'
articolo 3, comma 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di imposta regionale sulle attivitą produttive, di seguito denominata IRAP.
2. Per le finalitą di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicitą, efficienza ed efficacia nell'attivitą di gestione dell'imposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e Amministrazione regionale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta;
e) trasparenza.