Legge regionale 15 febbraio 2000 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 5 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2002

Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Capo IV abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE E DIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI

Art. 1

(Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali )

(1)(2)(3)(5)

1.I dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunti con contratto a tempo determinato presso altra pubblica Amministrazione ovvero in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione ovvero presso l'UPI, l'ANCI o l'UNCEM del Friuli Venezia Giulia o presso enti, fondazioni o associazioni non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio regionale, sono collocati in aspettativa senza assegni salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, non opponibile nei casi di conferimento di incarico dirigenziale. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

(4)(6)(7)(9)(10)(11)(14)

1 bis.

( ABROGATO )

(8)(12)(13)

1 ter. Al di fuori dei casi di conferimento di incarico dirigenziale, ai fini della valutazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di collocamento in aspettativa del dipendente, il Direttore centrale o equiparato dell'unità organizzativa di massima dimensione, a cui il dipendente è assegnato, esprime parere obbligatorio non vincolante entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.

(15)

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 35, L. R. 10/2001

Articolo sostituito da art. 14, comma 18, L. R. 10/2002

Articolo sostituito da art. 6, comma 13, L. R. 20/2002

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 24, L. R. 15/2005

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 9, L. R. 1/2007

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 8, L. R. 1/2007

Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 8, L. R. 1/2007

Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 67, L. R. 22/2010

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 11, L. R. 11/2011

10  Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 23, L. R. 14/2012

11  Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015

12  Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015

13  Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 20, L. R. 33/2015

14  Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 31, L. R. 13/2021

15  Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 11/2023 . Tale disposizione si applica alle istanze di collocamento in aspettativa presentate successivamente all'entrata in vigore della L.R. 11/2023.

Art. 2

(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30/1968 inmateria di compensi all'Avvocato della Regione e agliavvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione)

1. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, il secondo comma è sostituito dal seguente:

<<Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale e degli Enti patrocinati, è dovuto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base alle tariffe forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'Ente patrocinato.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, secondo comma, della legge regionale 30/1968, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 158, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.

A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Art. 4

(Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estraneeall'Amministrazione regionale e modifiche all'articolo 24della legge regionale 53/1981)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. I commi quarto e quinto dell'articolo 24 della legge regionale 53/1981, sono abrogati.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 2, comma 22, L. R. 10/2001

Art. 5

(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 7/1988 emodifica all'articolo 26 della legge regionale 7/1999 inmateria di istituzione, modificazione e soppressione distrutture regionali)

1. All'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale è disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.>>.

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Art. 5 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2002

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 2, comma 22, L. R. 10/2001

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 2, comma 25, L. R. 10/2001

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 11

(Norme di coordinamento)

1. La rubrica del Titolo IV della legge regionale 18/1996 è sostituita dalla seguente:<<Competenze della Giunta regionale e del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale>>.

2. Tutte le competenze, diverse da quelle attribuite alla Giunta regionale o al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ai sensi degli articoli 9 e 10, che leggi e regolamenti pongono in capo al Consiglio di amministrazione del personale, devono intendersi soppresse, qualora si tratti di attività consultiva, ovvero trasferite alla Giunta regionale qualora si tratti di attività deliberante.

3. Il Consiglio di amministrazione del personale, già costituito ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996, rimane eccezionalmente in carica ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 13

(Norma in materia di assunzioni a termine)

1. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei programmi comunitari, la durata del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, già prorogata al 30 aprile 2000, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2000.

Art. 14

(Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 31/1997in materia di assunzione di personale a tempo determinato)

1. All'articolo 11 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

<<3 bis. Il termine del contratto può essere prorogato, previo consenso del dipendente, esclusivamente per il tempo necessario all'assunzione - per le medesime finalità - di altro contrattista e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.>>.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 18, comma 3, L. R. 20/2002

Art. 16

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 79, L. R. 3/2002

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 7, comma 22, L. R. 22/2007

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA,EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E RISORSE IDRICHE

Sezione I

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Art. 21

(Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 20/1999in materia di finanziamenti di opere pubbliche o di pubblicautilità)

1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

<<5 bis. I contributi per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità interessate alle procedure della presente legge sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione individuata per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5.

5 ter. L'erogazione dei contributi avverrà successivamente alla aggiudicazione della relativa gara su presentazione della documentazione attestante l'importo delle risorse pubbliche impiegate.>>.

Art. 22

(Trasferimenti agli Enti locali in materia di adeguamentodegli impianti degli edifici scolastici e degli impiantinatatori)

1. Per l'anno 1999 e per gli anni successivi, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, e dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, e da ultimo modificato dall'articolo 49 della legge regionale 13/1998, devono pervenire entro il 15 dicembre.

2. All'articolo 1, comma 27, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, dopo le parole <<impianti di edifici

scolastici>> sono aggiunte le parole <<siti in qualsiasi

Comune della regione>>.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 27, della legge regionale 4/1999, come modificato dal comma 2, è differito, per l'anno 1999, al 31 dicembre.

Sezione II

Disposizioni in materia urbanistica

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 24

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Sezione III

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 28

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014, per effetto dell'abrogazione della L.R. 24/1999.

Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 20/2013 , per effetto dell'abrogazione dell'art. 9 L.R. 24/1999. Risulta invece abrogato, ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della citata L.R. 20/2013, l'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 che disponeva l'abrogazione della L.R. 24/1999 dall' 1 gennaio 2014.

Art. 29

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1999 inmateria di stato giuridico e trattamento economico delpersonale delle ATER)

(1)(2)(3)

1. All'articolo 19 della legge regionale 24/1999, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<di altro contratto nazionale>> sono aggiunte le parole <<o regionale>>.

b) dopo le parole <<ritenuto più idoneo>> sono aggiunte le parole <<ad esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.>>.

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014, per effetto dell'abrogazione della L.R. 24/1999.

Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 24/1999.

Sezione IV

Disposizione in materia di risorse idriche

Art. 30

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA, DI FINANZA E DICONTABILITÀ REGIONALE

Sezione I

Disposizioni in materia di Fondi pensione

Art. 31

(agevolazione al funzionamento amministrativo - contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale)

(1)(2)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, dell'articolo 6, primo comma, numero 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), favorisce nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a promuovere la costituzione di un fondo pensione territoriale di previdenza complementare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 252/2005.

3. La Regione è autorizzata a costituire un fondo speciale per l'avvio, la promozione e il sostegno del fondo di cui al comma 2.

3 bis. Al fine di favorire le iniziative dirette alla diffusione della cultura previdenziale anche con iniziative di informazione finalizzate a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative e incentivando le adesioni dei soggetti interessati al Fondo pensione regionale, nonché a valorizzare il ruolo degli attori sociali, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a promuovere:

a) attività di informazione e formazione del personale della Regione;

b) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei cittadini;

c) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici interessati alla previdenza complementare;

d) iniziative specifiche di informazione e formazione delle parti sociali interessate.

(3)(5)

3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, la Regione favorisce la creazione di una rete di esperti di previdenza complementare promuovendone lo sviluppo in collaborazione con gli attori interessati, in primis le Università del territorio, le Associazioni di Categoria, le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali, gli Enti strumentali della Regione e i Centri specializzati di ricerca pubblici e privati, con contributi nei limiti di stanziamento di bilancio, finalizzati alla dotazione di strumenti di analisi, stima e valutazione della posizione previdenziale del cittadino, ai fini di supportarne le relative scelte. I contributi saranno anche finalizzati alla valorizzazione e inserimento occupazionale dei giovani con percorsi e programmi formativi coerenti e mirati allo sviluppo della rete di esperti.

(4)(6)

4. Allo scopo di garantire al personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e del comparto sanitario la copertura previdenziale complementare, le amministrazioni del comparto e gli enti del servizio sanitario regionale sono autorizzati, in qualità di datori di lavoro, ad aderire al fondo pensione di cui al comma 2.

Note:

Articolo sostituito da art. 7, comma 69, L. R. 30/2007

Articolo sostituito da art. 14, comma 57, lettera a), L. R. 22/2010

Comma 3 bis aggiunto da art. 12, comma 24, L. R. 11/2011

Comma 3 ter aggiunto da art. 12, comma 24, L. R. 11/2011

Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 27, comma 2, L. R. 13/2012

Integrata la disciplina del comma 3 ter da art. 27, comma 2, L. R. 13/2012

Art. 32

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 30/2007

Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 70, L. R. 30/2007

Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010

Art. 33

( ABROGATO )

(5)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007

Comma 3 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007

Comma 4 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007

Comma 5 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007

Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010

Art. 34

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010

Art. 35

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010

Sezione II

Disposizioni in materia di società a partecipazioneregionale e di servizi finanziari

Art. 36

(Partecipazione a società per la realizzazione di progettidi sviluppo economico del territorio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a società di capitali, costituite o da costituire, per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio, mediante conferimento di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale, ovvero a cedere detti beni alle società medesime sulla base di perizie di stima redatte da professionisti nominati dal Presidente del Tribunale competente.

(1)

2. Le partecipazioni e le cessioni di cui al comma 1 sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

(2)

2 bis. In relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono apportate le conseguenti variazioni nel conto patrimoniale relative alla consistenza della partecipazione ovvero cessione dei beni immobili disponibili.

(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 26, L. R. 23/2002

Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 26, L. R. 23/2002

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 26, L. R. 23/2002

Art. 37

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003

Sezione III

Disposizioni in materia di contabilità regionale

Art. 38

(Disposizioni sul sistema della Tesoreria unica per gli Entilocali della Regione. Modifica all'articolo 1 della leggeregionale 8/1997)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, le parole <<ai Comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero ai Comuni con meno di 15.000 abitanti>> sono sostituite dalle parole <<agli enti locali>>, e le parole <<attribuite ai Comuni>> sono sostituite dalle parole <<attribuite agli enti locali>>.>>.

Art. 39

(Restituzione di somme erogate a titolo di incentivi econtributi)

l. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi ai Comuni, Provincie, Comunità montane e Consorzi di Enti locali soggetti alla Tesoreria unica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, fatta salva, in caso di mancata restituzione delle medesime entro il termine stabilito, l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 40

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 41

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO EDONNA

Art. 42

(Modifiche alla legge regionale 23/1990 istitutiva di unaCommissione per le pari opportunità tra uomo e donna)

1. All'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

<<2 bis. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vice Presidente che la sostituisce svolge ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui al comma 1 dell'articolo 7.>>.

2. All'articolo 7 della legge regionale 23/1990, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

<<3 bis. Alla Presidente o a sua delegata, per la partecipazione ad incontri, convegni o seminari, la cui adesione è decisa dalla maggioranza della Commissione, nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal Comune ove ha sede la Commissione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, in base all'articolo 3 della legge regionale 63/1982, per una cifra totale annua non superiore a lire dieci milioni.>>.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 43

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 44

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 45

(Disposizioni in materia di risorse assegnate all'ERSA)

1. Le risorse finanziare assegnate all'ERSA ai sensi dell'articolo 91, commi 2 e 4, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 e dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, convergono in un unico capitolo del bilancio dell'ERSA.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono utilizzate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

3.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 46

(Abrogazione di norme regionali in materia di agricoltura)

1. La legge regionale 7 maggio 1982, n. 31, è abrogata.

2.

( ABROGATO )

(1)

3.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 47

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 48

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 49

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 50

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 51

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 8/2002

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE

Art. 52

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 40/1996 inmateria di ricostruzione in Friuli)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, le parole <<è prorogato al 31 dicembre 1998>> sono sostituite dalle parole <<è prorogato al 31 dicembre 2000>>.

2. All'articolo 17, comma 4, della legge regionale 40/1996, le parole <<Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 1998>> sono sostituite con le parole lt;<Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 2000>>.

Art. 53

(Disposizione in materia di interventi di recupero statico efunzionale degli edifici facenti parte del patrimoniodisponibile dei Comuni)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le disposizioni di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale si applicano anche agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici già facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999.

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 54

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delleAziende sanitarie regionali)

1. In sede di definizione del programma pluriennale degli investimenti, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, per il triennio 2000-2002, le Aziende sanitarie regionali debbono indicare le opere edilizie ed impiantistiche per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, non iniziate a seguito di modificazioni intervenute nelle linee di programmazione regionale e aziendale, nonché le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. La nuova destinazione si intende autorizzata per effetto dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale consolidato di cui all'articolo 16 della legge regionale 49/1996.

2. Entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale consolidato, le Aziende sanitarie regionali debbono inviare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, ai fini della conferma dei finanziamenti già concessi.

3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali, sono revocati.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine nel rispetto delle vigenti procedure concernenti la programmazione degli investimenti dei predetti Enti e le verifiche di competenza della Regione.

CAPO X

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 75/1978 RECANTE LA DISCIPLINADELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE IN ENTI E ISTITUTIPUBBLICI

Art. 55

(Disposizioni in materia di divieto di nomina o designazionenei Consigli di Amministrazione delle Società apartecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali enei Comitati di nomina regionale)

1. Prima dell'articolo 7 bis della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, viene inserito il seguente:

<< Art. 7 bis ante

1. Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di Amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprano tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra devono rendere formale dichiarazione alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare preventivamente i soggetti preposti alla nomina o alla elezione nei Consigli di Amministrazione delle Società o degli Enti regionali o nei Comitati di nomina regionale.

3. Non possono altresì essere nominati componenti delle Giunte comunali o provinciali o eletti nei Direttivi delle Comunità montane o in quelle di Consorzi tra Enti locali tutti coloro che si trovano nelle condizioni ostative di cui al comma 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprano tali incarichi, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al Sindaco o al Presidente della Provincia o al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Consorzio e all'Assessore regionale per le autonomie locali di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche.

5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a Società massoniche o comunque a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina.>>.

CAPO XI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 47/1996 IN MATERIA DIRIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA DELLE BENZINE NEL TERRITORIOREGIONALE

Art. 56

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000