Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilitā regionale, di diritto allo studio, di pari opportunitā tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanitā, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE
Art. 52
1. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, le parole <<č prorogato al 31 dicembre 1998>> sono sostituite dalle parole <<č prorogato al 31 dicembre 2000>>.
2. All'articolo 17, comma 4, della legge regionale 40/1996, le parole <<Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 1998>> sono sostituite con le parole lt;<Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 2000>>.
Art. 53
 (Disposizione in materia di interventi di recupero statico e
funzionale degli edifici facenti parte del patrimonio
disponibile dei Comuni)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le disposizioni di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale si applicano anche agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici giā facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999.