Art. 38
(Disposizioni sul sistema della Tesoreria unica per gli Enti
locali della Regione. Modifica all'articolo 1 della legge
regionale 8/1997)
1. All'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, le parole <<ai Comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero ai Comuni con meno di 15.000 abitanti>> sono sostituite dalle parole <<agli enti locali>>, e le parole <<attribuite ai Comuni>> sono sostituite dalle parole <<attribuite agli enti locali>>.>>.
Art. 39
(Restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e
contributi)
l. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi ai Comuni, Provincie, Comunità montane e Consorzi di Enti locali soggetti alla Tesoreria unica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, fatta salva, in caso di mancata restituzione delle medesime entro il termine stabilito, l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.