Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilitā regionale, di diritto allo studio, di pari opportunitā tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanitā, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
Art. 52
1. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, le parole <<č prorogato al 31 dicembre 1998>> sono sostituite dalle parole <<č prorogato al 31 dicembre 2000>>.
2. All'articolo 17, comma 4, della legge regionale 40/1996, le parole <<Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 1998>> sono sostituite con le parole lt;<Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 2000>>.