Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023
Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilitā regionale, di diritto allo studio, di pari opportunitā tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanitā, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
Art. 5
1.
All'
articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 3 č sostituito dal seguente:
<<3. L'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale č disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.>>.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.