Art. 45
(Disposizioni in materia di risorse assegnate all'ERSA)
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono utilizzate in conformitą alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010