Art. 36
(Partecipazione a societā per la realizzazione di progetti
di sviluppo economico del territorio)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a partecipare a societā di capitali, costituite o da costituire, per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio, mediante conferimento di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale, ovvero a cedere detti beni alle societā medesime sulla base di perizie di stima redatte da professionisti nominati dal Presidente del Tribunale competente.
2. Le partecipazioni e le cessioni di cui al comma 1 sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2 bis. In relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono apportate le conseguenti variazioni nel conto patrimoniale relative alla consistenza della partecipazione ovvero cessione dei beni immobili disponibili.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 26, L. R. 23/2002
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 26, L. R. 23/2002
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 26, L. R. 23/2002