Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023
Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilitā regionale, di diritto allo studio, di pari opportunitā tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanitā, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
Art. 2
1.
All'
articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, il secondo comma č sostituito dal seguente:
<<Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale e degli Enti patrocinati, č dovuto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base alle tariffe forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'Ente patrocinato.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 20, secondo comma, della legge regionale 30/1968, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 158, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.