Art. 1
(Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali )
1.I dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunti con contratto a tempo determinato presso altra pubblica Amministrazione ovvero in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione ovvero presso l'UPI, l'ANCI o l'UNCEM del Friuli Venezia Giulia o presso enti, fondazioni o associazioni non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio regionale, sono collocati in aspettativa senza assegni salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, non opponibile nei casi di conferimento di incarico dirigenziale. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
1 ter. Al di fuori dei casi di conferimento di incarico dirigenziale, ai fini della valutazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di collocamento in aspettativa del dipendente, il Direttore centrale o equiparato dell'unità organizzativa di massima dimensione, a cui il dipendente è assegnato, esprime parere obbligatorio non vincolante entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 35, L. R. 10/2001
2 Articolo sostituito da art. 14, comma 18, L. R. 10/2002
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 13, L. R. 20/2002
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 24, L. R. 15/2005
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 9, L. R. 1/2007
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 8, L. R. 1/2007
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 8, L. R. 1/2007
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 67, L. R. 22/2010
9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 11, L. R. 11/2011
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 23, L. R. 14/2012
11 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015
12 Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 20, L. R. 33/2015
14 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 31, L. R. 13/2021
15 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 11/2023 . Tale disposizione si applica alle istanze di collocamento in aspettativa presentate successivamente all'entrata in vigore della L.R. 11/2023.