Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023
Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
Art. 21
1.
All'
articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
<<5 bis. I contributi per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità interessate alle procedure della presente legge sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione individuata per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5.
5 ter. L'erogazione dei contributi avverrà successivamente alla aggiudicazione della relativa gara su presentazione della documentazione attestante l'importo delle risorse pubbliche impiegate.>>.