Legge regionale 13 settembre 1999, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia- Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione.
Art. 1
 (PIC KONVER )
1. Al fine di assicurare il massimo e tempestivo utilizzo delle risorse recate dal Programma di iniziativa comunitaria (PIC) KONVER, di cui alla decisione della Commissione europea n. C(96) 3024 del 12 novembre 1996, per la misura 4 - azione 1 relativa alla concessione di aiuti << soft >> alle piccole e medie imprese per la promozione di attivitā economiche alternative nelle aree ammesse, come previsto dal capo I della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, le somme stanziate per gli interventi nel settore del turismo con l'articolo 17, comma 4, della medesima legge come rideterminate in base all'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, e risultate disponibili dopo l' approvazione della graduatoria delle domande di contributo presentate dalle imprese turistiche in attuazione della predetta legge, sono assegnate, nell'ambito della medesima misura, al settore industriale.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa complessiva di lire 401.817.000 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 8231 - lire 60.822.550;
b) capitolo 8232 - lire 140.585.950;
c) capitolo 8233 - lire 200.408.500.