Legge regionale 13 settembre 1999 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 1

(Assestamento di bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 782.844.115.016 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e nel bilancio per l'anno 1999, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 29/1996 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1998, nell'importo di lire 867.359.726.775, con una differenza in aumento di lire 84.515.611.759.

Art. 2

(Approvazione tabella variazioni dello stato di previsionedell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è introdotta la variazione di cui all'annessa tabella << A >>.

Art. 3

(Approvazione tabella variazioni dello stato di previsionedella spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella << B >>; sono altresì istituiti i capitoli e - nei relativi elenchi - le partite di fondo globale ivi indicati << di nuova istituzione >> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

Art. 4

(Approvazione tabella variazioni relative ad assegnazionistatali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella << C >>; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati << di nuova istituzione >> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 5/1999 eatti aggiuntivi ai contratti preliminari di mutuo stipulatinell'esercizio 1998)

1. All'articolo 12 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5, i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

<< 1. Ai sensi dell'articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 10/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1999-2001 è autorizzata la stipulazione di mutui sino alla concorrenza di lire 529.164.173.441, suddivisi in ragione di lire 299.289.334.473 per l'anno 1999, di lire 140.874.838.968 per l'anno 2000 e di lire 89.000.000.000 per l'anno 2001.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1999 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 529.164.173.441. >>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare atti aggiuntivi ai contratti preliminari di mutuo stipulati nell'anno 1998 ai sensi della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 4, per adeguarne i contenuti, in funzione della loro attivazione per le finalità di cui all'articolo 18, comma 4, comma 5 - limitatamente all'importo di lire 4.840 milioni - commi da 6 a 14, comma 15 - limitatamente all'importo di lire 80.000 milioni - e commi da 16 a 21, ad intervenuta definizione, con esito positivo, del ricorso della Regione avverso la ricusazione del visto di legittimità sui decreti di approvazione dei contratti preliminari medesimi.

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. All'onere complessivo di lire 86.228.278.211 per l'anno 1999 derivante dalla presente legge in relazione ai seguenti elementi:

a) alla maggiore spesa di lire 4.705.436.401 derivante dal saldo delle variazioni previste dalla tabella << B >> approvata con l'articolo 3;

b) alle maggiori autorizzazioni di spesa per complessive lire 81.522.841.810, previste dall'articolo 8, commi 14, 15, 17 e 19, dall'articolo 9, commi 1, 13 e 16, dall'articolo 11, escluso il comma 21, lettera b), dall'articolo 12, dall'articolo 13, comma 1 - limitatamente all'importo di lire 2.277.011.894 - commi 11, 12, 15, 21, 28, 31, 34, 41, 43 e 45, dall'articolo 15, comma 56, e dall'articolo 17, si provvede come segue:

a) per lire 84.515.611.759 con l'utilizzo del saldo finanziario di cui all'articolo 1;

b) per lire 1.667.666.452 con la maggiore entrata di pari importo derivante dalla variazione prevista dalla tabella << A >> approvata con l'articolo 2;

c) per lire 45.000.000 con l' entrata di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a).

Art. 7

(Contributi compensativi degli oneri fiscali relativiall'IRAP e contributi ai Comuni quale concorso alle minorientrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote ICI)

(1)

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese minori e per realizzare una forma indiretta di alleggerimento fiscale, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via transitoria per l'anno 1999, ad assegnare finanziamenti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) da destinare alla concessione di contributi alle imprese stesse e ai liberi professionisti, che operano nell'ambito del territorio regionale, compensativi delle spese sostenute per la crescita produttiva, gli investimenti e l'occupazione, commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di IRAP.

2. Possono beneficiare dei contributi compensativi di cui al comma 1 le imprese minori di tutti i settori e i liberi professionisti, con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nell'ambito del territorio regionale e che non superano la soglia massima di cinque dipendenti per l'industria e l'artigianato e di tre dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti.

3. Per le imprese e i liberi professionisti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nelle zone montane del territorio regionale i limiti di cui al comma 2 sono elevati a otto dipendenti per l'industria e l'artigianato e a cinque dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti.

4. Agli effetti del comma 3, sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché le zone qualificate depresse in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, che facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato montano in applicazione della predetta legge 991/1952.

5. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo le imprese e i liberi professionisti che non osservano nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali. A tal fine le imprese e i liberi professionisti devono rilasciare sotto la loro diretta responsabilità apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

6. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, e anche cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa vigente, a favore dei soggetti beneficiari, entro i massimi e gli eventuali altri limiti, stabiliti dalla normativa europea, applicando quanto disposto in materia di aiuti << de minimis >>.

7. I finanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati alle CCIAA sulla base di criteri stabiliti da apposito regolamento da approvare, anche considerando quanto stabilito al comma 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sono gestiti dai predetti enti fuori bilancio col sistema della contabilità separata, rimanendo a carico della gestione i relativi oneri amministrativi.

8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce anche le modalità della presentazione delle domande di contributo ai fini della predisposizione di una graduatoria unica regionale, nonché le modalità di concessione del contributo, della giustificazione delle spese, il sistema dei controlli e le procedure amministrative per la gestione dei fondi. Ai fini della determinazione della misura del contributo possono essere stabiliti i seguenti parametri, anche differenziati a seconda della dimensione, della tipologia, della categoria dei beneficiari e della tipologia della spesa o dell'investimento effettuati:

a) entità percentuale in relazione all' IRAP di competenza effettivamente versata;

b) importo massimo erogabile per singola posizione contributiva;

c) importo minimo di IRAP di competenza versata per l'accesso al contributo;

d) priorità nelle graduatorie per l'assegnazione del contributo in caso di capienza insufficiente dello stanziamento;

e) riserva di quote percentuali dello stanziamento complessivo dei contributi per particolari categorie di beneficiari e tipologie di spesa.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle amministrazioni comunali un contributo quale concorso alle minori entrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote ICI determinate in seguito a quanto previsto dai commi 10 e 11.

10. I trasferimenti di cui al comma 9 sono erogati in seguito a deliberazioni delle amministrazioni comunali volte a diminuire l'ICI a carico dei soggetti beneficiari del provvedimento. Tali trasferimenti possono essere revocati, anche parzialmente, qualora la diminuzione di pressione fiscale relativa all'ICI non abbia luogo ovvero sia comunque superato il preventivo di gettito erariale del Comune relativamente ai contribuenti a favore dei quali è stato operato lo sgravio.

11. Con apposito regolamento emanato dalla Giunta regionale sono stabiliti i criteri, le priorità e le eventuali esclusioni, anche in relazione ai soggetti a favore dei quali è operato lo sgravio da parte dei Comuni, per l'attuazione di quanto stabilito ai commi 9 e 10.

12. Per le finalità previste dai commi 1 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 27.000 milioni per l'anno 1999, suddivise in ragione di lire 25.000 milioni per le finalità di cui al comma 1 e lire 2.000 milioni per le finalità di cui al comma 9, rispettivamente a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999:

a) capitolo 900 (2.1.235.3.10.32) - rubrica n. 6 - programma 0.29.2 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione X - con la denominazione << Assegnazioni alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la concessione alle imprese minori e ai liberi professionisti di contributi compensativi degli oneri fiscali relativi all'IRAP, a fronte delle spese sostenute per la crescita produttiva, gli investimenti e l'occupazione >> e con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per l'anno 1999;

b) capitolo 1704 (1.1.152.2.11.32) - rubrica n. 10 - programma 0.1.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XI - con la denominazione << Contributo alle amministrazioni comunali quale concorso alle minori entrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote ICI >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.

13. All'onere complessivo di lire 27.000 milioni per l'anno 1999, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 10 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 14, L. R. 18/2000

Art. 8

(Interventi nel settore sanitario e delle politichesociali)

1. Per l'anno 1999 restano a carico degli enti di appartenenza gli oneri relativi al personale sanitario, svolgente attività attribuite all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, nelle more della adozione dei provvedimenti di trasferimento di detto personale all'ARPA previsti dall'articolo 23 della medesima legge regionale 6/1998, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16.

2. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 1999 l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni a carico del capitolo 4355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 30 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).

3. Qualora al trasferimento del personale di cui al comma 1 si addivenisse nel corso dell'anno 1999, gli enti di provenienza e l'ARPA provvederanno direttamente alla regolazione dei rapporti finanziari in relazione al finanziamento di cui al comma 2.

4. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali a essa attribuiti ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), mediante trasferimento agli Enti locali, per gli interventi di loro competenza previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 281/1991 per:

a) l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nella misura del 60 per cento dei fondi attribuiti;

b) il risanamento dei canili comunali e la costruzione di gattili e rifugi per cani, nella misura del 40 per cento dei fondi attribuiti.

(1)(8)

5 bis. I fondi di cui al comma 5, lettera a), sono trasferiti ai Comuni della regione per l'attuazione delle linee operative di prevenzione del randagismo definite con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che determina altresì i criteri proporzionali di ripartizione dei fondi.

(2)

5 ter. I fondi di cui al comma 5, lettera b), sono trasferiti ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane sulla base del regolamento che disciplina il trasferimento dei fondi di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

(3)

6. Il trasferimento ai Comuni dei fondi di cui al comma 5 bis è disposto sulla base della presentazione di un'apposita istanza al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che va presentata entro il termine individuato dal Servizio medesimo come comunicato ai Comuni stessi mediante lettera raccomandata.

(4)

6 bis. Il trasferimento ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane di cui al comma 5 ter è disposto sulla base della presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di apposita domanda corredata del programma degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

(5)

7.

( ABROGATO )

(6)

8.

( ABROGATO )

(7)

9. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, sono acquisite al bilancio regionale le quote di spettanza della Regione a valere sui contributi, previsti dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo 432/1998, per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari. Le somme riscosse al 31 dicembre di ciascun anno sono destinate nell'esercizio successivo alle spese per il potenziamento delle attività di controllo ed il coordinamento del piano residui del servizio veterinario regionale.

10. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle somme di cui al comma 9 e la loro destinazione alle spese ivi previste, sono istituiti:

a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - al titolo III - categoria 3.5 - il capitolo 967 (3.5.0) con la denominazione << Quote di spettanza regionale dei contributi per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari, da destinare al potenziamento delle attività di controllo ed al coordinamento del piano residui >> e con lo stanziamento di lire 45.000.000 per l'anno 1999;

b) nello stato di previsione della spesa del precitato bilancio pluriennale - a decorrere dall'anno 2000 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.2 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione VIII - per memoria il capitolo 4553 (1.1.148.2.08.08) con la denominazione << Spese del servizio veterinario regionale per il potenziamento delle attività di controllo e il coordinamento del piano residui >>.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione EMET un contributo straordinario di lire 200 milioni da destinare all'acquisto dell'immobile in cui ha attualmente sede la Comunità alloggio di Torreano di Martignacco e del terreno di pertinenza.

12. Il contributo di cui al comma 11 è erogato in via anticipata nella misura dell'ottanta per cento sulla base del contratto preliminare mentre all'erogazione del saldo si provvede a presentazione del contratto definitivo che dovrà pervenire entro un anno dall'emanazione del provvedimento di concessione.

13. Sull'immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 11 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.

14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4844 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.5 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione EMET per l'acquisto dell'immobile sede della Comunità alloggio di Torreano di Martignacco e del terreno di pertinenza >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

15. Per la concessione di un sussidio all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), sezione di Udine, finalizzato alla copertura di spese relative all'accoglimento in colonie marine, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

16. Nelle more della predisposizione del secondo piano a medio termine e della preparazione di un apposito progetto obiettivo per le problematiche dei soggetti autistici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Bambini e autismo di Pordenone un contributo straordinario << una tantum >> di lire 100 milioni, finalizzato ad iniziative da attuare, coinvolgendo le istituzioni sanitarie del territorio.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4793 (1.1.162.2.08.07) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione Bambini e autismo di Pordenone per iniziative da attuare coinvolgendo le istituzioni sanitarie del territorio >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANFFAS, sezione di Trieste, un contributo di lire 150 milioni per il completamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento alle normative di legge vigenti del Centro di via Monte San Gabriele.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4933 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.5 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo all'ANFFAS, sezione di Trieste, per il completamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento alle normative di legge vigenti del Centro di via Monte San Gabriele >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1999.

Note:

Comma 5 sostituito da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Comma 6 sostituito da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Comma 7 abrogato da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Comma 8 abrogato da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Derogata la disciplina del comma 5 da art. 8, comma 17, L. R. 6/2013

Art. 9

(Disposizioni in materia di trasferimenti agli Enti locali)

1. Per il biennio contrattuale 1998-1999, ad integrazione dell'assegnazione disposta in favore degli Enti locali dall'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1616 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XI - con la denominazione << Trasferimenti agli Enti locali a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale >> e con lo stanziamento di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri per la ripartizione fra le Province, i Comuni, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli delle provvidenze di cui al comma 1, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge ed alle relative qualifiche di appartenenza, e tenuto conto dell'ammontare delle somme ai singoli Enti complessivamente attribuite a valere sui trasferimenti disposti dall'articolo 1 della legge regionale 4/1999 a titolo di concorso al finanziamento dei loro bilanci.

3. La Regione è autorizzata ad assegnare un trasferimento ai Comuni che hanno contratto mutui nell'anno 1996, entrati in ammortamento nell'anno 1997, che gli stessi Comuni avrebbero dovuto finanziare con i trasferimenti erariali disposti a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, ma non contabilizzati nei trasferimenti agli stessi assegnati nell'anno 1997, così come definiti dall'allegato A alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

4. L'assegnazione spettante a ciascun Comune è pari alle quote delle rate dei mutui di cui al comma 3, al netto di eventuali contributi, qualora le stesse siano inferiori o pari alla quota residua dei trasferimenti sul fondo erariale per lo sviluppo degli investimenti. Nel caso in cui le quote delle rate dei mutui di cui al comma 3, al netto di eventuali contributi, siano superiori alla quota residua dei trasferimenti sul fondo erariale per lo sviluppo degli investimenti, l'assegnazione sarà pari all'importo della quota residua stessa.

5. Qualora l'entità del fondo, previsto dal comma 3, non sia sufficiente ad attribuire a ciascun Comune l'assegnazione, così come determinata ai sensi del comma 4, l'assegnazione stessa viene ridotta proporzionalmente.

6. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1632 (2.1.232.3.12.33) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione XII - con la denominazione << Trasferimenti ai Comuni a copertura del mancato finanziamento statale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti per i mutui contratti nell'anno 1996 non contabilizzati nei trasferimenti agli stessi assegnati nell'anno 1997 >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 7 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982 con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 20 gennaio 1999, n. 6.

7. All'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge regionale 4/1999 la locuzione << lire 544.023.165.250 >> è sostituita dalla locuzione << lire 544.423.165.250 >>.

8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999, è disposta l'erogazione della somma di lire 5.029.451.140.

9. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

10. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

11. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

12. All'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia è attribuita un'assegnazione straordinaria di lire 100 milioni, a riconoscimento dell'attività di studio e di proposta svolta nel 1998 e nel primo semestre del 1999 per l'applicazione nella Regione dei tributi locali previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1682 (1.1.153.2.12.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XII - con la denominazione << Assegnazione straordinaria all'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia a riconoscimento dell'attività di studio e di proposta svolta nel 1998 e nel primo semestre del 1999 per l'applicazione nella Regione dei tributi locali previsti dal Dlgs 446/1997 >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un finanziamento straordinario di lire 150 milioni a titolo di anticipazione delle somme spettanti al Comune a conguaglio dei trasferimenti erariali ordinari per gli anni 1996, 1997 e 1998, in corso di rideterminazione in conseguenza di errati versamenti ICI per i medesimi anni.

15. L'anticipazione è erogata in unica soluzione dalla Direzione regionale per le autonomie locali. La stessa è restituita all'Amministrazione regionale ad avvenuto versamento dei trasferimenti statali conseguenti alla rideterminazione di cui al comma 14 ovvero all'atto della conclusione della procedura di rideterminazione medesima.

16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1700 (1.1.152.2.11.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Visco a titolo di anticipazione delle somme spettanti al Comune a conguaglio dei trasferimenti erariali per gli anni 1996, 1997 e 1998 >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1999.

Art. 10

(Interventi per la riduzione dei costi dei combustibiliutilizzati per il riscaldamento domestico nei territorimontani)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 da destinare alle finalità di cui al comma 4 bis del medesimo articolo 4, come sostituito dal comma 1, a carico del capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 45 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Note:

Comma 1 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Art. 11

(Interventi in materia di istruzione e cultura)

1.

( ABROGATO )

(1)(5)

2.

( ABROGATO )

(6)

3. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 73, della legge regionale 4/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 200 milioni per l'anno 1999 a favore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA).

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5131 (2.1.238.3.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.15.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione <<Contributo alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) per il finanziamento di programmi speciali ed altre iniziative didattiche>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento straordinario di lire 130 milioni per il recupero dai fondali lagunari del territorio comunale della nave romana <<Julia Felix>> , ai fini della realizzazione nel comune medesimo, d'intesa con gli organi della Sovrintendenza regionale ai beni culturali, di un museo di archeologia subacquea dell'Adriatico settentrionale.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5247 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Comune di Grado per il recupero dai fondali lagunari della nave romana <<Julia Felix>> al fine della realizzazione nel territorio comunale di un museo di archeologia subacquea>> e con lo stanziamento di lire 130 milioni per l'anno 1999.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Staranzano un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per il recupero ed il restauro della villa risalente all'epoca dell'Impero romano.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5248 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato della previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Comune di Staranzano per finalità archeologiche>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

9. Al fine di favorire la più ampia utilizzazione delle opportunità di partecipazione degli organismi regionali pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, agli interventi promossi in tale materia dall'Unione europea nell'ambito del <<Primo programma-quadro della Comunità europea a favore della cultura (2000- 2004)>> , l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza dell'Ente regionale teatrale e a stipulare con esso apposite convenzioni aventi ad oggetto la collaborazione con la Regione nell'attività di raccolta e divulgazione delle conoscenze e delle informazioni attinenti gli strumenti normativi ed i programmi di intervento comunitario, nonché la prestazione di assistenza tecnica nell'elaborazione di progetti specifici di iniziative di cooperazione culturale di interesse europeo suscettibili di ammissione ai finanziamenti comunitari.

10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5344 (1.1.142.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione VI - con la denominazione <<Spese per l'attività di consulenza e di assistenza tecnica dell'Ente regionale teatrale per la partecipazione al "Primo programma-quadro della Comunità europea a favore della cultura (2000-2004)">> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

11. All'articolo 6, comma 14, della legge regionale 4/1999, la lettera m) è così modificata:

<<m) Comune di Monfalcone, per iniziative musicali collegate al Teatro comunale.>>.

12.

( ABROGATO )

(8)

13. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 47, della legge regionale 4/1999, dopo la lettera g quater) sono aggiunte le seguenti lettere: <<g quinquies) Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste; g sexies) Centro studi e ricerche storiche <<Silentes loquimur>>; g septies) Associazione Amici e discendenti esuli istriani e giuliani - ADES.>>.

14. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g quinquies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5410 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione <<Sovvenzione annua al Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

15. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g sexies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5411 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione <<Sovvenzione annua al Centro studi e ricerche storiche "Silentes loquimur">> con lo stanziamento di lire 40 milioni per l'anno 1999.

16. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g septies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5412 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione <<Sovvenzione annua alla Associazione Amici e discendenti esuli istriani e giuliani - ADES>> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 1999.

17. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i precitati capitoli 5410, 5411 e 5412 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

18. Nell'ambito delle finalità indicate nell'articolo 13, secondo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la concessione all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia di un contributo straordinario di lire 220 milioni, allo scopo di sostenere la realizzazione di un programma organico di interventi minori di adattamento e miglioramento funzionale della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali appartenenti ad enti locali collegati al circuito teatrale della Regione.

(4)

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 220 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5463 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per sostenere un programma di interventi volti all'adattamento e al miglioramento della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali di enti locali collegati al circuito teatrale regionale>> e con lo stanziamento di lire 220 milioni per l'anno 1999.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica di Trieste un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per l'anno 1999 da destinare al ripiano del disavanzo consolidatosi al 31 dicembre 1998 a fronte delle spese di gestione per l'attuazione della propria attività istituzionale.

21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI:

a) capitolo 5492 (1.1.162.2.06.04) con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica per il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 1998>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999;

b) capitolo 5493 (1.1.162.2.06.04) con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica per il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 1998 - Fondi statali>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

22. All'onere derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 21, lettera b), si provvede mediante storno dallo stanziamento dei seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) capitolo 5512 - lire 75 milioni;

b) capitolo 5523 - lire 75 milioni;

c) capitolo 5562 - lire 50 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 10 febbraio 1999, n. 15.

23.

( ABROGATO )

(7)

24.

( ABROGATO )

(2)

25.

( ABROGATO )

(3)

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro friulano arti plastiche, riconosciuto Ente regionale con DPGR 20 novembre 1998, n. 0403/Pres., al fine di assicurare la realizzazione di mostre di particolare rilievo internazionale nel settore artistico.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione di una pubblicazione divulgativa, a favore degli studenti della scuola dell'obbligo, delle opere di alcuni dei principali artisti friulani del '900.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Italia - Russia di Pordenone per sostenere il progetto Baikal House of Europe - BHE a favore della promozione della diffusione della cultura e della cooperazione tra l'Europa e la Siberia Orientale.

29. Per le finalità previste dai commi 26, 27 e 28 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 70 milioni, di lire 30 milioni e di lire 10 milioni per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria rispettivamente 1.6, 1.5 e 1.6 - sezione VI:

a) capitolo 5413 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione <<Contributo straordinario al centro Friulano arti plastiche per la realizzazione di mostre di particolare rilievo internazionale nel settore artistico>> e con lo stanziamento di lire 70 milioni per l'anno 1999;

b) capitolo 5414 (1.1.152.2.06.06) con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione di una pubblicazione divulgativa delle opere di alcuni dei principali artisti friulani>> e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'anno 1999;

c) capitolo 5415 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione Italia - Russia di Pordenone per sostenere il progetto Baikal House of Europe (BHE)>> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 1999.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano, al fine di assicurare la realizzazione della campagna di scavi archeologici e favorire il turismo storico collegato all'utilizzo degli itinerari della prima guerra mondiale.

31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5258 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese di investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione <<Contributo straordinario al Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano per realizzare scavi archeologici e favorire il turismo storico collegato agli itinerari della prima guerra mondiale>> e con lo stanziamento di lire 70 milioni per l'anno 1999.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 23, L. R. 18/2000

Comma 24 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Comma 25 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Integrata la disciplina del comma 18 da art. 5, comma 16, L. R. 15/2005 . Vedi anche la disciplina transitoria di cui al comma 17 del medesimo art. 5., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 13, L. R. 22/2007

Comma 1 abrogato da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

Comma 2 abrogato da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

Comma 23 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera j), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 12

(Interventi nei settori produttivi)

(1)(7)

1. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come integrato dall'articolo 94, comma 2, della legge regionale 13/1998, con particolare riferimento ai programmi di Consorzi o altre forme associative regionali tra operatori agrituristici tendenti alla creazione e promozione di itinerari agrituristici, utilizzando il supporto di strumenti informatici, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6901 (2.1.163.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento dei programmi dei Consorzi o di altre forme associative fra operatori agrituristici e delle organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e la promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, con particolare riferimento alla creazione e promozione di itinerari agrituristici col supporto di strumenti informatici >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario, << una tantum >>, di lire 1.300 milioni per il finanziamento di un piano di ristrutturazione organizzativa nell'ambito delle attività istituzionali delegate.

(2)

3. Il piano di ristrutturazione deve comprendere una revisione dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione, di cui al comma 2, che tenga conto delle mutate condizioni nello svolgimento delle attività delegate. La concessione del contributo straordinario è condizionata al preventivo parere, sul piano di ristrutturazione organizzativa, della competente commissione consiliare.

4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6995 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario, << una tantum >>, alla Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di un piano di ristrutturazione organizzativa nell'ambito delle attività istituzionali delegate >> e con lo stanziamento di lire 1.300 milioni per l'anno 1999.

5.

( ABROGATO )

(3)(4)(8)(9)

6.

( ABROGATO )

(5)(10)

7.

( ABROGATO )

(11)

8.

( ABROGATO )

(15)

9.

( ABROGATO )

(17)

10. Per le finalità previste dall'articolo 50, della legge regionale 12/1998 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

11. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4/1999, sono aggiunte infine le seguenti parole: << nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione. >>.

12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo. In relazione al disposto di cui al comma 11 alla denominazione del capitolo 6877 sono aggiunte infine le seguenti parole << nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione >>.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dell'Agenzia TurismoFVG per l'attuazione del progetto turistico transfrontaliero denominato << Playing together >>.

(16)

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8952 (1.1.155.2.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo al Consorzio per i servizi turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea per l'attuazione del progetto turistico transfrontaliero denominato "Playing together" >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

15. Al fine di consentire la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo di lire 130 milioni per le spese di consulenza e progettazione.

16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8975 (1.1.152.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo al Comune di Chiusaforte per le spese di consulenza e progettazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea >> e con lo stanziamento di lire 130 milioni per l'anno 1999.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Trieste a sostegno della manifestazione << 4 T - Turismo - Borsa del turismo dell'Est >>.

18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9088 (1.1.158.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Trieste a sostegno della manifestazione "4T - Turismo - Borsa del turismo dell'Est" >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.

19. Per la concessione di contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, limitatamente a somme relative all'esercizio 1998 con riferimento ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 1998, n. 3639 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9089 (1.1.156.2.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici per l'esercizio 1998 >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1999.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al fine di attivare, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, azioni promozionali, istituzionali e turistiche nei Paesi dell'Est europeo.

(6)(12)

21. L'azione promozionale di cui al comma 20 può essere effettuata anche per mezzo di società di diritto privato ed alla stessa possono partecipare enti pubblici, consorzi di operatori turistici, agenzie di viaggio ed operatori privati; in sede di rendicontazione trova applicazione l'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

(13)

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9214 (2.1.155.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.26.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo all'Azienda di promozione turistica di Trieste per un'azione promozionale nei Paesi dell'Est europeo, con particolare riguardo alla Russia >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione, in convenzione col consorzio Promotrieste e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, di un centro di informazioni presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9238 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.26.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione, in convenzione col consorzio Promotrieste e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, di un centro di informazioni presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari >> e con lo stanziamento di lire 480 milioni per l'anno 1999.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi e finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di specifici programmi loro commissionati dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale.

(14)

26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni a carico del capitolo 9125 (1.1.163.2.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.2 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali a parziale sollievo delle spese di gestione >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.

27. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 9125 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un contributo di lire 100 milioni, allo scopo di promuovere l'immagine del settore produttivo del legno e dell'arredamento della regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, sotto l'aspetto economico-produttivo, fieristico-promozionale ed organizzativo, in rapporto e sinergia con il sistema legno e arredo del Triveneto.

29. Il contributo di cui al comma 28 è erogato, anche in via anticipata, dalla Direzione regionale dell'industria a seguito della presentazione e approvazione del progetto relativo a tale attività di promozione.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7689 (2.1.158.2.10.28) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 26 - programma 0.21.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per la promozione dell'immagine del settore produttivo del legno e dell'arredamento della regione Friuli-Venezia Giulia, in rapporto e sinergia con il sistema legno e arredo del Triveneto >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

31. Nel settore industriale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 1 ter della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 ed integrato dall'articolo 66, comma 1, della legge regionale 9/1999, si applica unicamente ai casi di compravendita di beni immobili.

32. Al fine di favorire l'equilibrio tra le esigenze legate alla maternità e quelle lavorative, promuovendo l'eguaglianza sostanziale per le donne nell'attività economica ed imprenditoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese che le titolari o socie di imprese artigiane, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, o di loro consorzi, cooperative o società consortili anche in forma cooperativa iscritti all'apposita sezione dell'albo stesso ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della medesima legge regionale 6/1970, come aggiunti rispettivamente dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1992, n. 29 e dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, sostengono per la costituzione di un fondo volontario che garantisca un'indennità giornaliera in caso di assenza dal lavoro per maternità, malattia, assistenza ai figli fino ai 6 anni.

33. Possono beneficiare dell'intervento le titolari o socie di imprese di cui al comma 32 che abbiano sede legale ed operativa nel Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni.

34. Per le finalità previste dal comma 32 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente Bilaterale Regionale Artigiani FVG (EBIART) un finanziamento destinato a concorrere nella realizzazione del fondo alimentato dai versamenti volontari delle imprenditrici.

35. Il finanziamento regionale è pari al doppio dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle imprenditrici e può essere erogato in via anticipata, nella misura del 50 per cento dello stanziamento, al momento della costituzione del fondo.

36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8468 (2.1.161.2.08.34) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 27 - programma 0.13.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento all'Ente bilaterale regionale artigiani FVG (EBIART) a titolo di concorso nella realizzazione del fondo volontario delle imprenditrici artigiane per le indennità in caso di assenza dal lavoro >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.

37. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative aventi finalità di aiuto umanitario, è autorizzata a finanziare i missionari Comboniani - Collegio delle Missioni Africane di Verona - per la realizzazione, in via straordinaria, del progetto per la costruzione di quattro casette per infermieri del << St. Luke's Hospital >> in Angal (Uganda). Le modalità di attuazione dell'intervento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4165 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 18 - programma 0.6.1 - spese di investimento - categoria 2.1 - sezione I - con la denominazione << Finanziamenti del Fondo regionale della protezione civile da destinare alla realizzazione del progetto di costruzione di case per infermieri dell'ospedale di Angal in Uganda >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

39. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie un contributo straordinario di lire 180 milioni per l'anno 1999, per l'individuazione di idonei strumenti operativi atti a favorire i processi di innovazione tecnologica e di riorganizzazione produttiva del sistema economico regionale al fine di ricercare le condizioni per la tutela dei lavoratori in esubero, posti nelle liste di mobilità o licenziati a seguito di crisi o di fallimento di imprese, creando progetti e programmi per il reimpiego.

40. Ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dal comma 39, il Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie presenta all'Amministrazione regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata del programma delle attività da realizzare; il programma viene approvato dalla Giunta regionale.

41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 180 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7690 (1.1.163.2.10.28) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 26 - programma 0.21.1 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario al Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie per l'individuazione di strumenti operativi atti a favorire i processi di innovazione tecnologica e di riorganizzazione produttiva del sistema economico regionale >> e con lo stanziamento di lire 180 milioni per l'anno 1999.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, limitatamente alle domande pervenute nell'anno 1999 ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, i contributi ivi previsti per l'infrastrutturazione delle zone industriali di competenza.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i soggetti gestori, o assegnatari, di fondi di agevolazione, specifiche convenzioni ovvero ad integrare le convenzioni vigenti per regolamentare i rapporti e le procedure connesse al monitoraggio ed alla valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno dei comparti economici attivati da leggi e norme regionali e per determinare i relativi compensi e rimborsi spese da riconoscere agli stessi per i servizi prestati. L'onere relativo a tali compensi e rimborsi spese è posto a carico dei vari fondi in assegnazione o gestione e contabilizzato nelle previste rendicontazioni annuali.

Note:

Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 vengono notificate alla Commissione dell' Unione europea per il relativo esame, come previsto dall' articolo 19 della medesima L.R. 25/99, ed i relativi effetti sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo della Commissione stessa.

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 25, L. R. 2/2000

Integrata la disciplina del comma 5 da art. 6, comma 133, L. R. 2/2000

Integrata la disciplina del comma 5 da art. 6, comma 134, L. R. 2/2000

Integrata la disciplina del comma 6 da art. 6, comma 133, L. R. 2/2000

Parole soppresse al comma 20 da art. 6, comma 189, L. R. 2/2000

I commi 5, 6 e 7 svolgono la loro efficacia a seguito dell' avvenuta abrogazione dell' art. 19, L.R. 25/1999 - che ne prevedeva l' invio alla Commissione europea - disposta dal comma 3 dell' art. 10 della L.R. 4/2001.

Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 7, comma 75, L. R. 4/2001

Comma 5 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002

10  Comma 6 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002

11  Comma 7 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002

12  Comma 20 sostituito da art. 7, comma 87, L. R. 1/2003

13  Parole aggiunte al comma 21 da art. 7, comma 87, L. R. 1/2003

14  Comma 25 sostituito da art. 7, comma 66, L. R. 1/2003

15  Comma 8 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

16  Parole sostituite al comma 13 da art. 5, comma 34, L. R. 30/2007

17  Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 13

(Altri interventi)

1. Per l'anno 1999 è autorizzata la spesa di lire 5.977.011.894 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 28, della legge regionale 4/1999, limitatamente alle opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3442 (2.1.242.3.08.15) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, con la denominazione << Contributi per la realizzazione di opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Prata di Pordenone un contributo di lire 1.000 milioni per la sistemazione di piazza Risorgimento ed il recupero edilizio del fabbricato ex scuole elementari.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3443 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo al Comune di Prata di Pordenone per la sistemazione di piazza Risorgimento ed il recupero edilizio del fabbricato ex scuole elementari >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino un contributo di lire 500 milioni per la realizzazione di un centro sociale e ricreativo in località Villotte.

6. La spesa ammissibile al contributo di cui al comma 5 comprende anche l'acquisizione delle attrezzature necessarie ad assicurare un'adeguata fruibilità del centro medesimo.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3444 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo al Comune di San Quirino per la realizzazione di un centro sociale e ricreativo in località Villotte >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo di lire 800 milioni per la ristrutturazione dell'Auditorium << Concordia >> dell'Istituto tecnico per geometri << Pertini >>.

9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3445 (2.1.233.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo alla Provincia di Pordenone per la ristrutturazione dell'Auditorium << Concordia >> dell'Istituto tecnico per geometri "Pertini" >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'anno 1999.

10. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 4, 7 e 9 si fa fronte come di seguito indicato:

a) per lire 2.277.011.894, in deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, in relazione ai maggiori introiti accertati al 31 dicembre 1998 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, dei rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore di edilizia abitativa;

b) per lire 8.000 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto F. Renati di Udine un contributo per interventi di straordinaria manutenzione per la bonifica dall'amianto della copertura. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 175 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2413 (1.1.162.2.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 13 - programma 0.5.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo all'Istituto << F. Renati >> di Udine per interventi di straordinaria manutenzione per la bonifica dall'amianto della copertura >> e con lo stanziamento di lire 175 milioni per l'anno 1999.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo dell'anno 2000. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3441 (2.1.232.3.08.27) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo al Comune di Aquileia per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo dell'anno 2000 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.

13. In vista dell'attuazione delle procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come sostituito dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, relativamente alla quota di proprietà regionale dell'immobile sito in Comune di Azzano Decimo, sede del Centro di formazione professionale dell'IRFoP, e considerato il disposto dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano Decimo, a sollievo degli oneri per l'acquisto della parte del citato compendio immobiliare di proprietà dell'Ente Scuola Maestranze Edili - ESME di Pordenone, da destinare a centro polifunzionale e scolastico, un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di una perizia di stima. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione sulla base della presentazione della deliberazione dell'Ente relativa all'acquisto e del parere di congruità del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3470 (2.1.232.3.08.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.15.1 di nuova istituzione nella rubrica - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo a sollievo degli oneri per l'acquisto di parte dell'immobile sito in detta località, sede del Centro di formazione professionale dell'IRFoP da adibire a centro polifunzionale e scolastico >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese insediate nei territori dei comuni facenti parte della Comunità montana della Carnia contributi per aiuti agli investimenti nel rispetto del regime degli interventi << de minimis >> previsti dalla normativa regionale in conformità alle disposizioni comunitarie.

17. Alla determinazione dei criteri e delle modalità di concessione degli aiuti si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sentita la Commissione istituita con l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 788 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1045 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 8 - programma 0.2.2 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Contributi alle piccole e medie imprese insediate nei territori dei comuni facenti parte della Comunità montana della Carnia per aiuti agli investimenti nel rispetto del regime degli interventi "de minimis" >> e con lo stanziamento di lire 788 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 990 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 10 febbraio 1999, n. 16.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cordenons per le opere di potenziamento e rettifica della strada di collegamento tra l'abitato di Cordenons ed il nuovo asse stradale Piandipan-Sequals.

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3716 (2.1.232.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione << Contributo al Comune di Cordenons per le opere di potenziamento e rettifica della strada di collegamento tra Cordenons ed il nuovo asse stradale Piandipan-Sequals >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1999.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per la progettazione del raccordo viario con la Slovenia.

(2)

23. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 22, il Comune interessato presenta domanda alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3731 (2.1.232.3.10.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Muggia per la progettazione del raccordo viario con la Slovenia >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare mutui per la realizzazione del completamento della grande viabilità triestina sino alla concorrenza di lire 300 miliardi.

26. All'ammortamento dei mutui autorizzati per le finalità di cui al comma 25 si provvede a valere sulle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire, nella misura massima del 10 per cento del costo di ogni singolo intervento, alla spesa per l'eliminazione dei punti di maggiore criticità della rete stradale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'ANAS un'apposita convenzione per l'individuazione dei punti predetti, la definizione dei costi per la loro eliminazione e la regolamentazione dei reciproci rapporti.

28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3941 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.4 - spese di investimento - categoria 2.1 - sezione IX - con la denominazione << Spese per l'eliminazione dei punti di maggiore criticità della rete stradale regionale >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.

29. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 483, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone, sulla base di un apposito accordo di programma, contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di interventi ed opere infrastrutturali di interesse locale, nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

(1)

30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2003, con l'onere di lire 16.000 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3683 (2.1.232.5.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione << Contributi alla Provincia di Pordenone interessata dal progetto di ampliamento della base di Aviano per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale >> con lo stanziamento complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001; le quote autorizzate per gli anni 2002 e 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi. Corrispondentemente è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato, per le medesime finalità, iscritta sul capitolo 471 (2.3.2) che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - al titolo II - categoria 2.3 - con la denominazione << Acquisizione di fondi dallo Stato per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano >> e con lo stanziamento complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001; le quote relative agli anni 2002 e 2003 affluiscono al corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci per gli anni medesimi.

31. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato di pari importo. Detto importo è da considerare in parte a reintegro delle somme utilizzate a carico del Fondo regionale per la protezione civile per la partecipazione alle iniziative umanitarie nel Kosovo.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, un a convenzione rivolta a sostenere la promozione commerciale all'estero ed a favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese nei Paesi interessati dagli interventi per lo sviluppo internazionale della Regione Friuli - Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle sue aree limitrofe, di cui alla legge 19/1991 medesima e alle sue successive modificazioni.

33. La convenzione, di cui al comma 32, fissa le azioni, i tempi e le modalità di progetti da realizzare in materia di informazione, di animazione e formazione, di promozione e di cooperazione transnazionale delle imprese regionali, con particolare riguardo a potenziare l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e dei loro sistemi ed associazioni, secondo le linee del programma regionale della promozione commerciale all'estero di cui all'articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, e d'intesa con l'Amministrazione regionale, anche indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati richiesti dalle imprese sopra menzionate.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 788 (2.1.142.2.12.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 5 - programma 0.28.4 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione XII - con la denominazione << Spese per la convenzione tra Regione e Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese nei Paesi interessati dagli interventi per lo sviluppo internazionale di cui alla legge 19/1991 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.

35. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 46, comma 2, del DPR 6 marzo 1978, n. 102, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino un contributo di lire 321 milioni per l'anno 1999, da destinare all'acquisto di beni mobili ed attrezzature.

36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 321 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1311 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 9 - programma 0.15.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione << Contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino per l'acquisto di beni mobili ed attrezzature >> e con lo stanziamento di lire 321 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è ridotto di lire 321 milioni per l'anno 1999.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Tarvisio 2006 SpA un finanziamento straordinario di lire 60 milioni finalizzato alla predisposizione di un documento di indirizzo, in collaborazione con le associazioni ambientaliste, per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Val Canale e del Canal del Ferro in connessione alla candidatura olimpica Tarvisio 2006 ed al Piano particolareggiato del Tarvisiano.

38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1971 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 12 - programma 0.2.2 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Società Tarvisio 2006 SpA per la predisposizione di un documento di indirizzo per la valorizzazione delle risorse socio- economiche della Val Canale e del Canal del Ferro >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2022 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di lire 60 milioni per l'anno 1999.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, entro il limite di lire 200 milioni, per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli.

40. La concessione e contestuale erogazione del finanziamento è disposta previa deliberazione della Giunta regionale.

41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9400 (1.1.152.2.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.3.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione VIII - con la denominazione << Spese per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione nazionale della Polizia di Stato - sezione di Udine - per la realizzazione di un monumento alla memoria dei caduti della Polizia di Stato nell'attentato del 23 dicembre 1998 in Viale Ungheria ad Udine.

43. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5194 (1.1.242.3.06.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione nazionale della Polizia di Stato - sezione di Udine - per la realizzazione di un monumento ai caduti della Polizia di Stato >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Autovie Venete SpA per concorrere alle spese per la realizzazione di barriere antirumore lungo la rete autostradale del Friuli- Venezia Giulia.

45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3735 (2.1.236.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione << Contributo straordinario alla Autovie Venete SpA per concorrere alle spese per la realizzazione di barriere antirumore, lungo la rete autostradale del Friuli- Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

46. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del pubblico servizio l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni al Consorzio depurazione acque Bassa Friulana per la copertura dei maggiori oneri, correlati a controversie giudiziali e/o arbitrali, relativi alla realizzazione del I, II e III lotto dell'impianto consortile di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili ed industriali e di una condotta translagunare di scarico a mare.

47. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo predetto viene concesso ed erogato in via anticipata in unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo stabilisce termini e modalità di rendicontazione.

48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2308 (2.1.234.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 13 - programma 0.5.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio depurazione acque Bassa Friulana per la copertura dei maggiori oneri, correlati a controversie giudiziali e/o arbitrali, relativi alla realizzazione del I, II e III lotto dell'impianto consortile di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili ed industriali e di una condotta translagunare di scarico a mare >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2495 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Note:

Integrata la disciplina del comma 29 da art. 5, comma 12, L. R. 24/2009

Integrata la disciplina del comma 22 da art. 5, comma 11, L. R. 12/2010

Art. 14

(Incorporazione della Segreteria generale straordinarianella Direzione regionale dell'edilizia e dei servizitecnici)

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, la Segreteria generale straordinaria è incorporata nella Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici che ne assume le relative competenze, a decorrere dall'1 gennaio 2000.

2.

( ABROGATO )

(1)

3. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la Segreteria generale straordinaria, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

4. La figura del Segretario generale straordinario di cui all'articolo 2 della legge regionale 53/1976 è soppressa. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Segretario generale straordinario in relazione alle competenze al medesimo attribuite, la menzione si intende riferita al Direttore del Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici di cui al comma 2.

5. Il controllo sugli atti adottati dalle strutture di cui al presente articolo continua ad essere esercitato dal Servizio di cui all'articolo 83 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

Note:

Comma 2 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 15

(Interventi a favore delle zone terremotate)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni per la realizzazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature ed impianti, compreso l'eventuale ampliamento dello stabilimento, presso il centro di innovazione tecnologica dell'Agemont SpA di Amaro.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento è concesso ed erogato in via anticipata e in unica soluzione, previa presentazione del programma dettagliato di investimento corredato del relativo preventivo di spesa. L'utilizzazione del finanziamento è soggetta all'obbligo di rendicontazione, secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Il finanziamento di cui al comma 1 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

(1)

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9594 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont per la realizzazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature ed impianti, presso il centro di innovazione tecnologica dell'Agemont SpA di Amaro, ivi compreso l'eventuale ampliamento dello stabilimento >> e con lo stanziamento di lire 6.000 milioni per l'anno 1999.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per la realizzazione di una sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per le attrezzature e gli arredi di laboratorio, biblioteca e mostra permanente dei lepidotteri imbalsamati.

5. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 4 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 4 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

6. Per l'intervento di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Bordano, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9595 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Bordano per la realizzazione di una sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per il completamento dell'intervento di ristrutturazione di un edificio destinato ad uso assistenziale in favore di persone portatrici di handicap denominato << Casa Menegon >>.

9. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 8 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 8 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

10. Per l'intervento di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

11. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato di pari importo.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria.

13. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 12 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 12 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

14. Per l'intervento di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Forni di Sopra, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9597 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Forni di Sopra per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Amaro un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad uso misto di proprietà comunale sito in piazza Maggiore.

17. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 16, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 16 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

18. Per l'intervento di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Amaro anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9602 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Amaro per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad uso misto di proprietà comunale sito in piazza Maggiore >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Resia un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per la realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire ad archivio storico, biblioteca comunale e museo etnografico. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per gli arredi e le attrezzature.

21. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 20 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

22. Per l'intervento di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Resia, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

23. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9598 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Resia per la realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire ad archivio storico, biblioteca comunale e museo etnografico >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un finanziamento straordinario di lire 1.850 milioni per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari.

25. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 24 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 20, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

26. Per l'intervento di cui al comma 24 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 1.850 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9599 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari >> e con lo stanziamento di lire 1.850 milioni per l'anno 1999.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un finanziamento straordinario di lire 700 milioni per la progettazione dell'adeguamento antisismico e l'allestimento museale dell'edificio denominato << Casa Cavazzini >>.

29. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 28 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 28, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

30. Per l'intervento di cui al comma 28 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Udine, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9588 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Udine per la progettazione dell'adeguamento antisismico e l'allestimento museale dell'edificio denominato "Casa Cavazzini" >> e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 1999.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per coprire la spesa necessaria alla progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals - Gemona. A tal fine può avvalersi degli Enti locali ovvero di società di progettazione pubblica o privata.

33. Le scelte progettuali definitive verranno assunte di comune accordo tra gli Enti locali interessati e la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3623 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione IX - con la denominazione << Finanziamento straordinario per la progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals - Gemona >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l'acquisto e la riconversione ad uso abitativo di alcuni fabbricati produttivi.

36. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 35 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali. Per l'intervento di cui al comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9589 (2.1.232.3.07.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Villa Santina per l'acquisto e la riconversione ad uso abitativo di alcuni fabbricati produttivi >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Maniago un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per il completamento del museo della coltelleria.

40. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 39 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 39, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

41. Per l'intervento di cui al comma 39 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Maniago, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9585 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Maniago per il completamento del museo della coltelleria >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per il completamento del recupero e l'adeguamento funzionale della << Fortezza Osoppo >>.

44. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 43 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 43, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

45. Per l'intervento di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Osoppo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

46. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9586 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Osoppo per il completamento del recupero e l'adeguamento funzionale della "Fortezza Osoppo" >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.

47. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9447 dello stato previsione della spesa dei bilanci predetti il cui stanziamento viene elevato di pari importo.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lusevera un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per lavori di urbanizzazione in frazione di Pradielis.

49. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 48, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali. Per l'intervento di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Lusevera, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9503 (2.1.232.3.08.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Lusevera per lavori di urbanizzazione in frazione di Pradielis >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarcento un finanziamento straordinario di lire 1.526.244.713 per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio - già adibito ad attività ricreativa e culturale e danneggiato dagli eventi sismici - da adibire a biblioteca comprensoriale e a sala polifunzionale.

52. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 51, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 51 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

53. Per l'intervento di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarcento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

54. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999 a carico del capitolo 9601 (2.1.232.3.07.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Tarcento per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio da adibire a biblioteca comprensoriale e a sala polifunzionale >> e con lo stanziamento di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999.

55. Al maggior onere di complessive lire 23.676.244.713, per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 34, 38, 42, 46, 47, 50 e 54 si provvede:

a) nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, per lire 9.472.858.204, mediante prelevamento dal capitolo 9620 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999 di pari importo corrispondente per lire 7.946.613.491 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 3 febbraio 1999, n. 11;

b) per complessive lire 4.650.096.078, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 9621 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti corrispondente per lire 3.251.332.556 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 3 febbraio 1999, n. 11;

c) per complessive lire 9.553.290.431 mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 5 febbraio 1999, n. 12, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

1) capitolo 9445 - lire 27.343.029;

2) capitolo 9448 - lire 3.500.000.000;

3) capitolo 9519 - lire 150.000.000;

4) capitolo 9521 - lire 300.000.000;

5) capitolo 9525 - lire 93.242.181;

6) capitolo 9526 - lire 735.493.749;

7) capitolo 9532 - lire 32.211.472;

8) capitolo 9538 - lire 315.000.000;

9) capitolo 9543 - lire 200.000.000;

10) capitolo 9550 - lire 200.000.000;

11) capitolo 9567 - lire 4.000.000.000.

56. I maggiori introiti corrispondenti a complessive lire 184.108.375 accertati al 31 dicembre 1998 sui capitoli 654, 1062, 1450, 1538, dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 10/1982 confluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> iscritto al capitolo 9621 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1999.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 87, L. R. 4/2001

Art. 16

(Altre norme contabili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con agenzie o società fornitrici di servizi di trasporto per l'attività di missione degli Amministratori e dei dipendenti regionali. I relativi oneri fanno carico ai capitoli 101, 102, 552 e 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle attività di missione dei Consiglieri regionali, nonché dei titolari e componenti degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale. I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

(31)

2.

( ABROGATO )

(1)

3.

( ABROGATO )

(19)

4. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, primo comma, n. 7, e 51, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'articolo 8 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, e dell'articolo 2, settimo comma, del DPR 23 gennaio 1965, n. 114, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8, nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non è dovuta alcuna tassa di concessione per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 1.400 milioni, ai fini della concessione di anticipazioni bancarie al Teatro Stabile Sloveno di Trieste nelle more dell'erogazione dei contributi per il sostegno dell'attività allo stesso assegnati dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dal Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia a carico del Fondo Trieste.

6. La concessione della garanzia fideiussoria di cui al comma 5 è disposta con deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore regionale alle finanze.

7. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile Sloveno di Trieste dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilità di fornire proprie idonee garanzie a fronte della stessa, e dall'atto di adesione della banca concedente.

8. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 fanno carico al capitolo 1541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

9.

( ABROGATO )

(11)

10.

( ABROGATO )

(3)(12)

11.

( ABROGATO )

(13)

11 bis.

( ABROGATO )

(4)(14)

11 ter. Nel caso di aziende zootecniche, gli investimenti di cui al comma 11 bis, ai fini della riduzione di prezzo e del post ammortamento, possono essere sostituiti da un aumento del reddito da lavoro per ULA, a seguito dell'acquisizione dei nuovi terreni, dimostrato con una relazione che evidenzi, ricorrendo alle classiche voci di bilancio aziendale, la situazione economica ante e quella post.

(5)

11 quater. La sola riduzione del prezzo del 30 per cento viene applicata anche agli acquirenti, che siano imprenditori agricoli a titolo principale e che dimostrino con la relazione di cui al comma 11 ter un aumento del reddito da lavoro per ULA.

(6)

12.

( ABROGATO )

(15)

13.

( ABROGATO )

(16)

14.

( ABROGATO )

(7)(17)

15.

( ABROGATO )

(18)

16. È autorizzata la rinegoziazione dei mutui agevolati posti in essere a seguito dei bandi emanati il 25 ottobre 1995, 20 gennaio 1997 e 22 gennaio 1998 ai sensi del titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.

17. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici, vengono determinate le misure dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento per le rate residue, a far data dalle rate in scadenza con il 31 dicembre 1999, e viene approvato lo schema di atto aggiuntivo con le banche contraenti, anche al fine di rideterminare la composizione della provvista mista.

18. Le risorse derivanti da estinzione anticipata di prestiti obbligazionari per quote di provvista non utilizzata verranno introitate al capitolo 1301 dello stato di previsione della entrata del bilancio pluriennale 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

19.

( ABROGATO )

(2)

20. All'articolo 11, comma 17, della legge regionale 4/1999, le parole << per la realizzazione di interventi di recupero di impianti sportivi >> sono sostituite dalle parole << per l'acquisto e per la realizzazione di interventi di recupero di impianti sportivi >>.

21. In relazione al disposto di cui al comma 20 nella denominazione del capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 le parole << alla realizzazione >> sono sostituite dalle parole << all'acquisto e alla realizzazione >>.

22.

( ABROGATO )

(29)

23.

( ABROGATO )

(30)

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare una quota, non eccedente lire 294 milioni, dello stanziamento di lire 1.563 milioni - allocato al capitolo 9313 con l'articolo 8, comma 14, della legge regionale 4/1999 - a titolo di corrispettivo dell'incarico affidato con deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 26 marzo 1999 per l'elaborazione e la predisposizione dei programmi attuativi regionali previsti dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con l'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

25.

( ABROGATO )

(8)

26.

( ABROGATO )

(9)

27.

( ABROGATO )

(10)

28.

( ABROGATO )

(20)

29. Gli stanziamenti iscritti nei bilanci delle Province nel titolo II della spesa e destinati al finanziamento di iniziative dirette nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 si considerano impegnati in corrispondenza e per l'ammontare delle relative entrate accertate.

30. La disposizione di cui al comma 29 trova applicazione per tutti gli stanziamenti individuati dal comma medesimo indipendentemente dall'esercizio finanziario di iscrizione a bilancio.

31.

( ABROGATO )

(21)

32. In relazione al disposto dell'articolo 4, comma 14, della legge regionale 10/1997, le variazioni di spesa autorizzate dall'articolo 14, commi 26 e 27, della legge regionale 14/1998, a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, corrispondente al capitolo 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, si intendono rispettivamente disposte per gli anni dal 1998 al 2017 e dal 1999 al 2018.

33.

( ABROGATO )

(28)

34. Le iniziative per le quali siano state presentate domande di finanziamento alla Direzione regionale del commercio e del turismo ai sensi dell'articolo 19 bis della legge regionale 35/1987, come aggiunto dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, e che non hanno trovato accoglimento per il mancato rifinanziamento del relativo capitolo di bilancio, possono essere finanziate con le eventuali disponibilità del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

35. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, tra gli oneri connessi con la realizzazione della nuova sede della Provincia di Pordenone sono comprese anche le spese per gli arredi e le attrezzature.

36.

( ABROGATO )

(22)

37.

( ABROGATO )

(23)

38.

( ABROGATO )

(24)

39.

( ABROGATO )

(25)

40.

( ABROGATO )

(26)

41.

( ABROGATO )

(27)

42. All'articolo 16, comma 56, della legge regionale 3/1998, la parola << costruzione >> è sostituita dalla parola << realizzazione >>. Conseguentemente la denominazione del capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è modificata con la sostituzione della parola << costruzione >> con la parola << realizzazione >>.

43. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

Note:

Comma 2 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Comma 19 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

Comma 10 sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.

Comma 11 bis aggiunto da art. 10, comma 7, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.

Comma 11 ter aggiunto da art. 10, comma 7, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.

Comma 11 quater aggiunto da art. 10, comma 7, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.

Comma 14 sostituito da art. 10, comma 8, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.

Comma 25 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Comma 26 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

10  Comma 27 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

11  Comma 9 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002

12  Comma 10 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002

13  Comma 11 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002

14  Comma 11 bis abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002

15  Comma 12 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002

16  Comma 13 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002

17  Comma 14 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002

18  Comma 15 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002

19  Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

20  Comma 28 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

21  Comma 31 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

22  Comma 36 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

23  Comma 37 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

24  Comma 38 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

25  Comma 39 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

26  Comma 40 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

27  Comma 41 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

28  Comma 33 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

29  Comma 22 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

30  Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

31  Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 37, L. R. 6/2013

Art. 17

(Rifinanziamenti di leggi regionali)

1. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 743 (1.1.162.2.08.32)

Contributi agli enti senza finalità di lucro del Friuli-Venezia Giulia per progetti ammessi al finanziamento di programmi dell'Unione europea gestiti direttamente dalla Commissione europea

Art. 16, comma 16, l.r. 8.4.1997, n. 10

1998--
1999-70.000.000
2000--
2001--
TOTALE-70.000.000

2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 1489 (1.1.145.2.01.01)

(di nuova istituzione - rubrica n. 9 - programma 0.32.3 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione I)

Oneri relativi ad assicurazioni a copertura degli eventuali esborsi per il pagamento delle sanzioni tributarie ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 472/1997 ed in favore del personale regionale e in rapporto di servizio onorario

Art. 11, comma 32, l.r. 15.2.1999, n. 4

1998--
1999200.000.000
2000--
2001--
TOTALE200.000.000

3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 2259 (1.1.210.3.08.29)

Spese per la minor produzione di rifiuti, per attività di recupero di materie prime e di energia, per la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l'avvio ed il finanziamento dell'Agenzia regionale dell'ambiente, per l'istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette, nonché per investimenti ambientali riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto alla tassazione dei fanghi di risulta

Art. 3, comma 27, legge 28.12.1995, n. 549, art. 11 l.r. 24.1.1997, n. 5, art. 9, comma 19, l.r. 12.2.1998, n. 3, art. 21, comma 1, lettera c), l.r. 3.3.1998, n. 6

1998--
19992.817.599.283
2000--
2001--
TOTALE2.817.599.283

4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 2410 (1.1.142.2.08.29)

Spese per l'attuazione del piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto - fondi regionali

>Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 l.r. 3.9.1996, n. 39

1998--
19992.040.000
2000--
2001--
TOTALE2.040.000

5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 2423 (2.1.210.3.08.16)

Spese per la predisposizione e diffusione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti

Art. 5, comma 1, lettera a), l.r. 7.9.1987, n. 30, come da ultimo modificato dall'art. 5 l.r. 14.6.1996, n. 22, art. 19, comma 1, l.r. 8.8.1996, n. 29

1998--
1999250.000.000
2000--
2001--
TOTALE250.000.000

6. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 2442 (2.1.210.5.08.16)

(di nuova istituzione - rubrica n. 13 - programma 0.5.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione VIII)

Spese per la predisposizione di progetti - pilota e per l'attuazione della normativa in materia di catasto ed osservatorio dei rifiuti, ivi compreso l'affidamento di incarichi

Art. 2, comma 1, lettera c), l.r. 4.9.1991, n. 41

1998--
19992.052.405
2000--
2001--
TOTALE2.052.405

7. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 2455 (2.1.243.3.08.16)

Contributi a soggetti pubblici e privati per la bonifica di aree a destinazione industriale di loro pertinenza

Art. 38 l.r. 20.1.1992, n. 2

1998--
1999-250.000.000
2000--
2001--
TOTALE-250.000.000

8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 2459 (2.1.210.5.08.16)

(di nuova istituzione - rubrica n. 13 - programma 0.5.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione VIII)

Spese per interventi a carattere sperimentale, di particolare rilevanza finanziaria, o ad elevato rischio, per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento rifiuti o estrattive

Art. 2, comma 1, lettere c) e d), l.r. 4.9.1991, n. 42

1998--
1999653.000
2000--
2001--
TOTALE653.000

9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 2470 (2.1.210.3.10.29)

Spese e compensi per progettazioni di opere di interesse regionale relativi alla sistemazione di bacini idrografici e lagunari nonché per la predisposizione del piano regionale delle sistemazioni geologiche

Art. 8 l.r. 17.8.1985, n. 38, art. 11 l.r. 4.5.1992, n. 15

1998--
1999750.000
2000--
2001--
TOTALE750.000

10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 2870 (2.1.243.5.10.11)

Contributi per interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento

Art. 3 l.r. 20.12.1976, n. 65

1998--
1999281.034.559
2000--
2001--
TOTALE281.034.559

11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 2886 (2.1.210.3.10.11)

Reiscrizione fondi non utilizzati, per la realizzazione della viabilità di servizio forestale, zona ceduo, in provincia di Udine e di Pordenone, ai sensi della delibera CIPE 19 dicembre 1989, punto 14 - fondi regionali

Art. 21 legge 26.4.1983, n. 130, art. 37 legge 27.12.1983, n. 730, art. 9 l.r. 8.4.1982, n. 22, art. 29 l.r. 8.4.1982, n. 22, come modificato dall'art. 52 l.r. 24.7.1982, n. 45, art. 17, comma 28, l.r. 6.2.1996, n. 9

1998--
1999311.873.708
2000--
2001--
TOTALE311.873.708

12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 2888 (2.1.210.3.10.11)

Reiscrizione fondi non utilizzati, per la realizzazione di piste forestali nelle province di Udine e Pordenone, ai sensi della delibera CIPE 19 dicembre 1989, punto 14 - fondi regionali

Art. 21 legge 26.4.1983, n. 130, art. 9 l.r. 8.4.1982, n. 22, art. 29 l.r. 8.4.1982, n. 22, come modificato dall'art. 52 l.r. 24.7.1982, n. 45, art. 12, comma 16, l.r. 8.4.1997, n. 10

1998--
1999137.146.586
2000--
2001--
TOTALE137.146.586

13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 2937 (2.1.210.3.10.12)

Spese per la manutenzione delle opere idraulico-forestali

RD 13.2.1933, n. 215, art. 1 l.r. 27.11.1972, n. 55, come interpretata dall'art. 1 l.r. 4.9.1991, n. 43 e abrogata dall'art. 80, comma 1, lettera q), l.r. 13.7.1998, n. 12 con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, art. 9, comma 26, l.r. 12.2.1998, n. 3

1998--
1999395.000.000
2000--
2001--
TOTALE395.000.000

14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente alla definizione di interventi pregressi, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 3270 (2.1.238.5.07.26)

(di nuova istituzione - rubrica n. 16 - programma 0.8.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VII)

Erogazione di somme già destinate alla costruzione di alloggi a favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di società cooperative finalizzata alla definizione di situazioni pregresse

Art. 67, lettera a), legge 22.10.1971, n. 865, art. 2 l.r. 6.3.1973, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 1 l.r. 16.8.1976, n. 41, art. 61 l.r. 9.11.1998, n. 13

1998--
199984.000.000
2000--
2001--
TOTALE84.000.000

15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 3327 (2.1.232.5.08.27)

Sovvenzioni speciali ai Comuni per interventi di restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero

Art. 12 l.r. 26.10.1987, n. 34

1998--
1999200.000.000
2000--
2001--
TOTALE200.000.000

16. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente alla definizione di interventi pregressi, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 3334 (2.1.232.3.08.26)

Finanziamenti una tantum agli IACP ed ai Comuni per interventi di recupero e di riqualificazione urbana

Art. 13, comma 2, lettere b), c) e d), art. 15 l.r. 29.4.1986, n. 18

1998--
19991.670.000.000
2000--
2001--
TOTALE1.670.000.000

17. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 3436 (2.1.242.5.08.32)

Contributi pluriennali per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze

Art. 7 ter, comma 1, l.r. 7.3.1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 l.r. 23.12.1985, n. 53 e da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, l.r. 25.3.1996, n. 16, art. 7 ter, comma 2, l.r. 7.3.1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 l.r. 23.12.1985, n. 53

1998--
1999-20.000.000
2000-20.000.000
2001-20.000.000
TOTALE-60.000.000
limite 231999 - 2016-20.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi

18. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzato il limite di impegno di seguito indicato, relativamente ad interventi pregressi

Capitolo 3436 (2.1.242.5.08.32)

Contributi pluriennali per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze

Art. 7 ter, comma 1, l.r. 7.3.1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 l.r. 23.12.1985, n. 53 e da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, l.r. 25.3.1996, n. 16, art. 7 ter, comma 2, l.r. 7.3.1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 l.r. 23.12.1985, n. 53

1998--
199920.000.000
200020.000.000
200120.000.000
TOTALE60.000.000
limite 27:1999 - 201820.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi

19. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 3923 (1.1.155.2.09.17)

Finanziamento straordinario per la sperimentazione dell'utilizzo della carta dei servizi Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini del pagamento dei titoli di viaggio

Art. 5, comma 73, l.r. 15.2.1999, n. 4

1998--
1999-250.000.000
2000--
2001--
TOTALE-250.000.000

20. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 4160 (1.1.243.3.04.32)

Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e privati destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttive, che risultino danneggiati a causa del verificarsi di una calamità naturale o di una eccezionale avversità atmosferica

Artt. 13, 14, 15, 16, 16 bis, 17, 18, 18 bis l.r. 28.8.1982, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, art. 13 l.r. 4.5.1992, n. 15

1998-150.000.000
1999--
2000--
2001--
TOTALE-150.000.000

21. La spesa autorizzata dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è variata e così autorizzata nella misura di seguito indicata

Capitolo 4355 (1.1.157.2.08.08)

Finanziamento agli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del servizio sanitario nazionale

Legge 23.12.1978, n. 833, Titolo I del dlgs 15.12.1997, n. 446, art. 6, comma 1, l.r. 12.2.1998, n. 3

1998--
199949.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE49.000.000.000

22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 4401 (2.1.237.3.08.08)

Anticipazioni a favore di Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di investimento finanziati con risorse provenienti da alienazione di beni patrimoniali

Art. 4, comma 29, l.r. 15.2.1999, n. 4

1998--
19991.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE1.000.000.000

23. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 4758 (2.1.148.2.08.07)

Spese per la realizzazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo

Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 l.r. 26.7.1996, n. 26, art. 31 l.r. 19.5.1998, n. 10

1998--
1999--
2000700.000.000
2001--
TOTALE700.000.000

24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 4769 (2.1.162.2.08.07)

Finanziamenti ad enti, ad associazioni e società qualificati per l'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori socio-assistenziali

Art. 30, comma 4, l.r. 5.2.1992, n. 4, art. 6, comma 1, lettera f), l.r. 19.5.1998, n. 10

1998--
1999400.000.000
2000--
2001--
TOTALE400.000.000

25. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 5369 (1.1.162.2.06.06)

Finanziamento all'Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia a sostegno dell'attività di ricerca e documentazione riguardante la storia contemporanea del Friuli-Venezia Giulia

Art. 3 l.r. 31.8.1982, n. 73, come integrato dall'art. 6, comma 57, l.r. 15.2.1999, n. 4

1998--
1999-70.000.000
2000--
2001--
TOTALE-70.000.000

26. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 5395 (1.1.162.2.06.06)

Spese per iniziative volte alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Friuli-Venezia Giulia anche al di fuori del territorio regionale, nonché per l'organizzazione di manifestazioni celebrative di avvenimenti di rilevante significato per la storia e la cultura regionale

Art. 21, comma 2, l.r. 8.9.1981, n. 68, come sostituito dall'art. 6, comma 1, l.r. 15.2.1999, n. 4

1998--
199950.000.000
2000--
2001--
TOTALE50.000.000

27. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 6139 (2.1.242.5.08.09)

Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali, società dagli stessi partecipate, nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e delle strutture ad essi assimilabili, ivi comprese le opere accessorie per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l'esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale

Art. 5, comma 1, lettera b), l.r. 18.8.1980, n. 43, come sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 18.5.1993, n. 23 e da ultimo integrato dall'art. 58, comma 1, l.r. 20.4.1999, n. 9, art. 5, comma 3, l.r. 18.8.1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'art. 1 l.r. 18.5.1993, n. 23, art. 37, comma 1, l.r. 9.3.1988, n. 10, come modificato dall'art. 25, comma 4, l.r. 9.7.1990, n. 29

1998--
1999300.000.000
2000--
2001--
TOTALE300.000.000

28. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 6302 (2.1.243.3.10.10)

Contributi a produttori agricoli singoli ed associati, ad enti, cooperative e loro consorzi per l'impianto di frutteti razionali, l'istituzione di vivai in zone idonee ad accoglierli, nonché per la promozione di iniziative di contenuto vario inerenti ai settori orticolo e frutticolo e la realizzazione di strutture ed impianti occorrenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

Artt. 4, 5 l.r. 30.12.1967, n. 29, art. 7 l.r. 30.12.1967, n. 29, abrogati da art. 80, comma 1, lettera h), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998

1998--
1999550.000.000
2000--
2001--
TOTALE550.000.000

29. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 6310 (2.1.243.3.10.10)

(di nuova istituzione - rubrica n. 25 - programma 0.20.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X)

Contributi per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli, nonché per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli

Art. 4 l.r. 20.7.1967, n. 16, comma 1, numero 5

1998--
19991.300.000.000
2000--
2001--
TOTALE1.300.000.000

30. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 6446 (2.1.243.3.10.10)

Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari - fondi regionali

Art. 22, comma 1, lettera b), l.r. 27.11.1981, n. 79, abrogato da art. 80, comma 1, lettera mm), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, art. 24 l.r. 27.11.1981, n. 79, come sostituito dall'art. 2 l.r. 12.3.1985, n. 11 e abrogato da artt. 80, lettera mm), 93 l.r. 12/1998

1998--
1999100.000.000
2000--
2001--
TOTALE100.000.000

31. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 6556 (1.1.210.3.10.10)

Spese per opere pubbliche di bonifica integrale

Art. 1, comma 1, l.r. 31.8.1965, n. 18, come integrato dall'art. 2 l.r. 12.8.1975, n. 58 e dall'art. 6 l.r. 29.6.1983, n. 70 e da ultimo abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera a), l.r. 13.7.1998, n. 12 con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998

1998--
19992.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE2.000.000.000

32. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 6560 (2.1.210.5.10.10)

Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d'acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all'adduzione di acque per l'irrigazione, nonché allo scolo delle acque - fondi regionali

Art. 2 l.r. 27.11.1981, n. 79, abrogato da art. 80, comma 1, lettera mm), l.r. 12/1998, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 13.7.1998, n. 12

1998--
19992.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE2.000.000.000

33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 6562 (1.1.210.3.10.10)

Interventi per favorire l'esecuzione di opere di interesse agrario e forestale, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale, e per l'esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi

Art. 1, comma 2, l.r. 31.8.1965, n. 18, come integrato dall'art. 2 l.r. 12.8.1975, n. 58 e dall'art. 6 l.r. 29.6.1983, n. 70 e da ultimo abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera a), l.r. 12/1998, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998

1998--
1999447.000.000
2000--
2001--
TOTALE447.000.000

34. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 6564 (1.1.210.3.10.10)

Spese per la manutenzione delle opere di bonifica

RD 13.2.1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, art. 1 l.r. 27.11.1972, n. 55, come interpretato dall'art. 1 l.r. 4.9.1991, n. 43, e abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera q), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998

1998--
19991.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE1.000.000.000

35. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 6573 (1.1.210.3.10.10)

Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura

Art. 1 l.r. 29.12.1976, n. 69

1998--
1999140.000.000
2000--
2001--
TOTALE140.000.000

36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 7025 (2.1.243.3.10.10)

Contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata

Art. 2 l.r. 20.7.1967, n. 16, abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera f), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, art. 98, comma 1, l.r. 9.11.1998, n. 13

1998--
1999100.000.000
2000--
2001--
TOTALE100.000.000

37. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 7202 (2.1.243.3.10.10)

(di nuova istituzione - rubrica n. 25 - programma 0.20.4 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X)

Contributi in conto capitale a favore delle associazioni dei produttori riconosciute e delle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché delle cooperative di servizi il cui corpo sociale sia costituito prevalentemente da coltivatori diretti

Art. 9 l.r. 23.8.1985, n. 45, abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera fff) l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998

1998--
1999800.000.000
2000--
2001--
TOTALE800.000.000

38. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 7254 (2.1.243.6.10.10)

Contributo negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati a termini dell'articolo 2, punto 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760

Art. 12 l.r. 3.10.1981, n. 70, abrogato da art. 80, comma 1, lettera nn), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998

1998-700.000.000
1999-3.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE-3.700.000.000

39. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 7255 (2.1.243.6.10.10)

Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario a termini dell'articolo 2, punto 4, lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative e loro consorzi che operano nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli - ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi - per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti

Art. 7 l.r. 12.8.1975, n. 57, come modificato dall'art. 19 l.r. 1.9.1979, n. 58, dall'art. 10 l.r. 18.8.1980, n. 42, dall'art. 1 l.r. 23.11.1981, n. 78 e da ultimo abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera v), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998

1998-3.437.600.000
1999-1.800.000.000
2000--
2001--
TOTALE-5.237.600.000

40. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 7360 (2.1.243.5.10.10)

Finanziamento per la realizzazione di interventi in attuazione del regolamento (CEE) n. 951/1997 e del relativo programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche a titolo di anticipazione delle quote comunitaria e statale

Regolamento CEE 20.5.1997 n. 951, art. 14, comma 37, l.r. 12.2.1998, n. 3, come modificato dall'art. 21, comma 1, l.r. 6.7.1998, n. 11 e integrato dagli artt. 10, commi 6, 7, e 11, comma 4 l.r. 22.12.1998, n. 17

1998--
1999-3.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE-3.000.000.000

41. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 7381 (2.1.243.3.10.10)

Finanziamento per l'attuazione di interventi volti al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele

Regolamento CEE 25.6.1997 n. 1221, art. 14, comma 40, l.r. 12.2.1998, n. 3, come modificato dall'art. 21, comma 1, l.r. 6.7.1998, n. 11 e integrato dagli artt. 10, commi 6, 7, e 11, comma 4

1998--
1999-300.000.000
2000--
2001--
TOTALE-300.000.000

42. Le entrate previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione dell'entrata sono variate nella misura di seguito indicata

Capitolo 1437 (4.3.6)

Rimborso da parte della Unione europea per l'attuazione di interventi volti al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele

Regolamento CEE 25.6.1997 n. 1221

1998--
1999-100.000.000
2000--
2001--
TOTALE-100.000.000

43.

( ABROGATO )

(1)

44. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente alla definizione di interventi pregressi, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 7824 (2.1.243.4.10.28)

(di nuova istituzione - rubrica n. 26 - programma 0.21.2 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X)

Contributi sugli interessi dei mutui destinati alla costruzione, all'ampliamento ed all'ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ad essi destinati, nonché a sostegno degli investimenti del settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari

Art. 1, comma 1, l.r. 11.11.1965, n. 25, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 18.3.1991, n. 12

1998--
199935.172.000
2000--
2001--
TOTALE35.172.000

45. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 7930 (2.1.238.5.10.28)

Contributi pluriennali, per una durata non superiore a 15 anni, a favore degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, a fronte dei mutui contratti per la realizzazione di opere di infrastrutturazione industriale o destinate a servizi, ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono

Art. 10 l.r. 6.12.1976, n. 63, abrogato dall'art. 22, comma 1, l.r. 18.1.1999, n. 3, art. 218, comma 2, l.r. 28.4.1994, n. 5, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1, l.r. 26.4.1999, n. 11

1998--
1999-3.000.000.000
2000-3.000.000.000
2001-3.000.000.000
TOTALE-9.000.000.000
limite 15:1999 - 2013-3.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

46. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 7942 (2.1.238.3.10.28)

Contributi in conto capitale ai consorzi per lo sviluppo industriale e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi ivi compreso il costo delle aree

Art. 15 bis, comma 1, l.r. 18.1.1999, n. 3, come inserito dall'art. 8, comma 6, l.r. 15.2.1999, n. 4

1998--
1999900.000.000
2000--
2001--
TOTALE900.000.000

47. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato

Capitolo 7975 (2.1.238.4.10.28)

Contributi annui costanti ai consorzi per lo sviluppo industriale e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione, il completamento o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime

Art. 15, comma 1, l.r. 18.1.1999, n. 3

1998--
19993.000.000.000
20003.000.000.000
20013.000.000.000
TOTALE9.000.000.000
limite 2:1999 - 20133.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi

48. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 8480 (1.1.162.2.08.07)

Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale per la realizzazione delle finalità istituzionali nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative a carattere promozionale

Artt. 1, 2 l.r. 14.3.1988, n. 12, art. 33, comma 1, l.r. 8.8.1996, n. 29

1998--
1999100.000.000
2000--
2001--
TOTALE100.000.000

49. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 8700 (2.1.243.3.10.23)

Contributi a favore dei << fondi rischi >> dei consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole imprese artigianali di cui al Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30

Art. 1 l.r. 28.4.1978, n. 30, come modificato dall'art. 17, comma 3, l.r. 29.1.1985, n. 8, art. 25, comma 1, l.r. 23.7.1984, n. 30, art. 57, comma 1, l.r. 8.8.1996, n. 29

1998--
19992.500.000.000
2000--
2001--
TOTALE2.500.000.000

50. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 8740 (2.1.243.7.10.23)

Contributi in conto interessi al Medio credito del Friuli- Venezia Giulia per la concessione ad imprese artigiane e loro consorzi di finanziamenti agevolati a breve termine

Comma 6 bis dell'art. 142 l.r. 28.4.1994, n. 5, come aggiunto dall'art. 59, comma 17, l.r. 6.2.1996, n. 9

1998--
1999-3.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE-3.000.000.000

51. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 9081 (2.1.162.5.10.25)

Concorso nelle spese di primo impianto, avvio e funzionamento della società per azioni associata alla network con sede a New York dell'associazione dei World Trade Centers (WTCA)

Art. 11, comma 18, l.r. 12.2.1998, n. 3

1998--
1999200.000.000
2000--
2001--
TOTALE200.000.000

52. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 9140 (2.1.243.7.10.25)

Contributi in conto interessi in forma attualizzata all'Istituto del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi

Art. 2 l.r. 26.8.1996, n. 36, come sostituito dall'art. 108, comma 1, l.r. 9.11.1998, n. 13, art. 11, comma 11, l.r. 12.2.1998, n. 3

1998-6.100.000.000
1999--
2000--
2001--
TOTALE-6.100.000.000

53. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 9145 (2.1.243.3.10.25)

Contributi sostitutivi dei finanziamenti previsti, per le imprese commerciali e di servizio, dalla soppressa legge regionale 63/1976

Art. 109, comma 1, l.r. 9.11.1998, n. 13

1998-100.000.000
1999-30.000.000
2000--
2001--
TOTALE-130.000.000

54. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 9150 (2.1.243.3.10.25)

Contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo

Art. 11 l.r. 26.8.1996, n. 36, art. 24, comma 1, l.r. 19.4.1999, n. 8

1998--
19992.800.000.000
2000--
2001--
TOTALE2.800.000.000

55. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 9270 (2.1.238.3.10.24)

Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per l'acquisto, la realizzazione, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione, nonché l'ammodernamento di impianti e strutture gestite dalle aziende di promozione turistica

Art. 2, lettera g), l.r. 25.8.1965, n. 16, come sostituito dall'art. 1 l.r. 4.5.1993, n. 17 e come modificato dall'art. 11, comma 27, l.r. 15.2.1999, n. 4

1998--
1999500.000.000
2000--
2001--
TOTALE500.000.000

56. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata

Capitolo 9399 (1.1.159.2.12.32)

Finanziamento a favore delle regioni Marche e Umbria per la realizzazione di programmi di intervento per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 1997

Art. 5, comma 1, l.r. 12.2.1998, n. 3

1998--
19993.900.000.000
2000--
2001--
TOTALE3.900.000.000

Note:

Comma 43 abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 13/2000

Art. 18

(Rifinanziamenti di leggi regionali mediante contrazione dimutuo)

1. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa e del correlato capitolo dello stato di previsione dell'entrata sottospecificato, è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 850 (E/1650) (2.1.233.3.09.17)

Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture nell'ambito di nuovi accordi di programma da stipularsi con le province ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/1988 e finanziamenti a province ed enti locali singoli o associati per la realizzazione di servizi di area vasta - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 1, comma 14, l.r. 8.4.1997, n. 10, art. 1, commi 24, 25, l.r. 15.2.1999, n. 4

1998--
1999-17.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE-17.000.000.000

2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 847 (E/1650) (2.1.233.3.08.15)

(di nuova istituzione - rubrica n. 6 - programma 0.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)

Fondo per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39 nell'ambito degli accordi di programma - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 1 l.r. 2.9.1991, n. 39, come modificato dall'art. 16, comma 1, l.r. 7.9.1992, n. 30 e dall'art. 10, comma 1, l.r. 18.12.1992, n. 37, art. 3 l.r. 2.9.1991, n. 39, art. 1, commi 18, 19, l.r. 8.4.1997, n. 10, art. 9, comma 4, l.r. 10.11.1998, n. 14

1998--
199917.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE17.000.000.000

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito atto aggiuntivo di modifica dei contratti di mutuo in essere relativamente al capitolo 850 dello stato di previsione della spesa, di cui al comma 1, con il quale si preveda la stipula dei contratti definitivi relativamente alle poste del capitolo 847 dello stato di previsione della spesa, di cui al comma 2.

4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 850 (E/1650) (2.1.233.3.09.17)

Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture nell'ambito di nuovi accordi di programma da stipularsi con le province ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988 e finanziamenti a province ed enti locali singoli o associati per la realizzazione di servizi di area vasta - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 1, comma 14, l.r. 8.4.1997, n. 10, art. 1, commi 24, 25, l.r. 15.2.1999, n. 4

1998--
199927.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE27.000.000.000

5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 847 (E/1650) (2.1.233.3.08.15)

(di nuova istituzione - rubrica n. 6 - programma 0.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)

Fondo per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39 nell'ambito degli accordi di programma - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 1 l.r. 2.9.1991, n. 39, come modificato dall'art. 16, comma 1, l.r. 7.9.1992, n. 30 e dall'art. 10, comma 1, l.r. 18.12.1992, n. 37, art. 3 l.r. 2.9.1991, n. 39, art. 1, commi 18, 19, l.r. 8.4.1997, n. 10, art. 9, comma 4, l.r. 10.11.1998, n. 14

1998--
199914.547.047.424
2000--
2001--
TOTALE14.547.047.424

6. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 1497 (E/1650) (1.1.210.5.01.15)

Spese per l'acquisto anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali, nonché per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla regione, nonché per la manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 1 l.r. 14.10.1965, n. 20, come integrato dall'art. 53 l.r. 11.5.1988, n. 28, art. 9 l.r. 22.12.1971, n. 57, come integrato dall'art. 4, comma 1, l.r. 23.12.1980, n. 75, art. 8 l.r. 16.8.1982, n. 53

1998--
19998.500.000.000
2000--
2001--
TOTALE8.500.000.000

7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 1499 (E/1650) (1.1.210.5.01.15)

Spese per la progettazione e la realizzazione della nuova sede di uffici regionali in Udine - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 70, comma 4, l.r. 6.2.1996, n. 9

1998--
199920.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE20.000.000.000

8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 2334 (E/1650) (2.1.232.5.08.16)

Contributi straordinari a comuni e loro consorzi per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento di impianti di depurazione e reti fognarie interessanti le aree costiere - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 1 l.r. 4.9.1990, n. 40

1998--
19991.350.000.000
2000--
2001--
TOTALE1.350.000.000

9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 2502 (E/1650) (2.1.210.3.12.15)

Spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di opere di sistemazione idrogeologica di competenza regionale - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 40 l.r. 8.4.1982, n. 22, art. 7, comma 1, l.r. 17.8.1985, n. 38, art. 2 l.r. 30.12.1985, n. 54

1998--
1999350.000.000
2000--
2001--
TOTALE350.000.000

10. Il secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 51 della legge regionale 13/1998, come inserito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9/1999, è abrogato.

11. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 13/1998, come inserito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9/1999 e modificato dal precedente comma è autorizzata la spesa a carico del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 2665 (E/1650) (2.1.234.3.08.15)

(di nuova istituzione - rubrica n. 13 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)

Spese e contributi per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili e di altre infrastrutture energetiche nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle comunità montane - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 3, comma 1, lettera b), l.r. 2.9.1981, n. 63, come sostituito dall'art. 1 l.r. 27.12.1986, n. 60 e modificato dall'art. 1 l.r. 6.12.1991, n. 56

1998--
19993.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE3.000.000.000

12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 2938 (E/1650) (2.1.210.3.10.12)

Spese per la manutenzione delle opere idraulico-forestali - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 1 l.r. 27.11.1972, n. 55, abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera q), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998

1998--
19998.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE8.000.000.000

13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 2941 (E/1650) (1.1.210.5.08.29)

Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale ivi comprese le opere a difesa delle valanghe - finanziato con contrazione di mutuo

L.r. 8.4.1982, n. 22 art. 9, commi 1 e 2, come integrato dall'art. 12, comma 1, l.r. 19.8.1996, n. 31, art. 29 l.r. 8.4.1982, n. 22, come modificato dall'art. 52 l.r. 24.7.1982, n. 45 e integrato dall'art 12, comma 1, l.r. 31/1996

1998--
19998.524.838.968
2000--
2001--
TOTALE8.524.838.968

14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 3351 (E/1650) (2.1.232.3.08.27)

(di nuova istituzione - rubrica n. 16 - programma 0.8.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)

Contributi una tantum a favore dei comuni per la salvaguardia dei centri storici primari - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 1, commi 1, 2, l.r. 10.1.1983, n. 2

1998--
19992.200.000.000
2000--
2001--
TOTALE2.200.000.000

15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 4399 (E/1650) (2.1.237.5.08.08)

Finanziamenti di investimenti nella regione per il servizio sanitario nazionale - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 51 legge 23.12.1978, n. 833, art. 44, comma 1, l.r. 7.2.1990, n. 3, art. 6, comma 15, l.r. 12.2.1998, n. 3

1998--
199982.200.000.000
2000--
2001--
TOTALE82.200.000.000

16. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 4425 (E/1650) (2.1.237.3.08.08

(di nuova istituzione - rubrica n. 20 - programma 0.13.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)

Finanziamento di interventi per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 1 l.r. 14.6.1985, n. 24, come sostituito dall'art. 44, comma 4, l.r. 7.2.1990, n. 3 e come integrato dall'art. 4, comma 26, l.r. 15.2.1999, n. 4, art. 20 l. 11.3.1988, n. 67

1998--
19991.850.000.000
2000--
2001--
TOTALE1.850.000.000

17. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 6559 (E/1650) (1.1.210.3.10.10)

Spese per opere pubbliche di bonifica integrale - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 1, comma 1, l.r. 31.8.1965, n. 18, abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera a) l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, art. 2 l.r. 12.8.1975, n. 58, abrogato da art. 80, comma 1, lettera z), l.r. 12/1998, art. 6 l.r. 29.6.1983, n. 70, abrogato da art. 80, comma 1, lettera w), l.r. 12/1998, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, n. 12

1998--
19994.500.000.000
2000--
2001--
TOTALE4.500.000.000

18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 6561 (E/1650) (2.1.210.5.10.10)

Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d'acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all'adduzione di acque per l'irrigazione, nonché allo scolo delle acque - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 2 l.r. 27.11.1981, n. 79, abrogato dall'art. 80, comma 1, l.r. 13.7.1998, n. 12, lettera mm), con effetto ex art. 93 comma 1 l.r. 12/1998

1998--
19998.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE8.000.000.000

19. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 6563 (E/1650) (1.1.210.3.10.10)

Interventi per favorire l'esecuzione di opere di interesse agrario e forestale, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale, e per l'esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 1, comma 2, l.r. 31.8.1965, n. 18, come integrato dall'art. 2 l.r. 12.8.1975, n. 58 e dall'art. 6 l.r. 29.6.1983, n. 70 e da ultimo abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera a), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998

1998--
19992.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE2.000.000.000

20. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 6570 (E/1650) (1.1.210.3.10.10)

Spese per la manutenzione delle opere di bonifica - finanziato con contrazione di mutuo

RD 13.2.1933, n. 215, art. 1 l.r. 27.11.1972, n. 55, art. 2 l.r. 27.11.1972, n. 55, abrogati dall'art. 80, comma 1, lettera q), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998

1998--
19995.500.000.000
2000--
2001--
TOTALE5.500.000.000

21. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato

Capitolo 9031 (E/1650) (2.1.232.3.10.24)

(di nuova istituzione - rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione X)

Contributo al Comune di Chiusaforte per la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea - finanziato con contrazione di mutuo

Art. 1, comma 30, l.r. 12.2.1998, n. 3

1998--
19992.170.000.000
2000--
2001--
TOTALE2.170.000.000

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 4/2001

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.