Art. 3
(Studi di fattibilità)
1. Lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 74, L. R. 3/2002