Art. 15
(Acquisizione di rating)
1. Ai fini dell'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere a società di rating di livello internazionale l'assegnazione di uno o più rating, in funzione delle caratteristiche di ciascun prestito.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la predisposizione e l'aggiornamento del programma di emissione obbligazionaria a medio termine di cui all'articolo 14, ivi comprese quelle per l'assistenza professionale e le quotazioni.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 17, L. R. 15/2005