Legge regionale 06 luglio 1999, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 24/07/2006

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.
Art. 6
 (Requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali
del promotore e del concessionario)
1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, non provvedano con proprio regolamento, formulato sulla base di uno schema tipo che la Regione provvederà ad emanare, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati in capo al promotore e al concessionario i seguenti requisiti di natura tecnica, organizzativa, finanziaria e di gestione:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla presentazione della proposta o alla pubblicazione del bando non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio riferito ai migliori cinque anni, non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio riferito ai migliori cinque anni, pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. Qualora il candidato alla concessione o il promotore siano costituiti da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla mandataria o da un impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate.