Art. 12
(Opere di iniziativa privata)
1. L'Amministrazione regionale favorisce la realizzazione di opere di iniziativa privata, di rilevante interesse generale in relazione alle ricadute sociali ed economiche nel Friuli-Venezia Giulia, atte a garantire redditività attraverso la remunerazione dei servizi dalle stesse derivanti e definite sulla base di progetti che ne comprendono gli aspetti finanziari, realizzativi e gestionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale individua le opere in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione regionali, e può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti ai fini della loro valutazione da parte degli investitori e dei finanziatori, anche avvalendosi delle specifiche competenze della Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA.