Legge regionale 26 aprile 1999 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

CAPO I

NORME DI SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀAMMINISTRATIVA

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Art. 2

(Proroga del termine per l'adozione dei regolamentiprevisti dall'articolo 1 della legge regionale 23/1997)

1. Il termine di centottanta giorni previsto dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 1999.

Art. 3

(Razionalizzazione del sistema di gestione e conservazionedei documenti amministrativi)

1.

( ABROGATO )

(2)

1 bis. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono assoggettati alle operazioni di scarto decorsi quindici anni dalla loro presentazione all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 35 (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(1)

2. All'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 40, L. R. 1/2007

Comma 1 abrogato da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021

Art. 4

(Divulgazione di atti di interesse regionale)

1. Allo scopo di dare più ampia conoscenza dell'attività normativa ed amministrativa di interesse regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a curare la divulgazione gratuita, mediante strumenti informatici e telematici, del Bollettino Ufficiale della Regione nonché degli atti, anche non normativi, nello stesso non pubblicati, di interesse regionale.

2. L'efficacia legale e le attuali condizioni di diffusione a titolo oneroso della versione cartacea del Bollettino Ufficiale della Regione nonché degli atti di cui al comma 1 non vengono modificate.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 3, L. R. 13/2000

Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006

Art. 6

(Abolizione di controlli)

1. Sono aboliti i controlli di legittimità di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, sugli atti degli Enti regionali.

2. L'articolo 68 della legge regionale 18/1996 è abrogato.

CAPO II

SOPPRESSIONE DI ENTI REGIONALI

Art. 7

( ABROGATO )

(5)(6)

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 57, L. R. 2/2000

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 57, L. R. 2/2000

Parole sostituite al comma 9 da art. 8, comma 59, L. R. 2/2000

Integrata la disciplina del comma 11 da art. 8, comma 29, L. R. 4/2001

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 1, L. R. 10/2002

Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005

Art. 8

(Soppressione dell'IRFoP)

1. L'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) istituito con legge regionale 18 maggio 1978, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso a partire dall'1 settembre 2001.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi dell'IRFoP di cui all'articolo 30 della legge regionale 42/1978 e nelle loro competenze subentra il Commissario di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Istituto e di liquidare il medesimo, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.

4. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla residua attività dell'Istituto, si provvede, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, alla progressiva messa a disposizione del personale con profilo professionale didattico in servizio presso l'IRFoP, affinché la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provveda all'assegnazione ad altre strutture della Regione, anche con modifica di profilo professionale e corsi di riqualificazione.

5. Al Commissario spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a quella attribuita al Presidente dell'IRFoP.

6. In relazione alla soppressione dell'IRFoP, il contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto stesso di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione, previsto dall'articolo 44 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, a favore del Centro regionale servizi per la piccola e media industria, è ridotto della quota corrispondente alla parte di attività non più realizzabile per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.

7. Entro il termine di cui al comma 1, con successiva legge regionale si dispone in ordine all'autorizzazione all'Amministrazione regionale a perseguire, in forma societaria, finalità di formazione nel settore pubblico e privato ed al riordino delle competenze in materia di interventi formativi.

Art. 9

(Adempimenti per la liquidazione dell'IRFoP)

1. Il Commissario di cui all'articolo 8, a seguito della soppressione dell'Istituto, adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Ente e invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

a) entro il 31 ottobre 2001 lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Istituto, da attribuire all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 42/1978 e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;

b) entro il 31 gennaio 2002 il bilancio di liquidazione dell'Istituto al 31 ottobre 2001 e lo stato delle attività in corso alla medesima data.

2. La Giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 1 e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Istituto.

3. Intervenuta l'approvazione, il Commissario provvede alla conclusione delle attività di liquidazione con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 31 marzo 2002.

4. Per lo svolgimento dei compiti connessi alla liquidazione, il Commissario si avvale di personale messo a disposizione dalla Regione.

5. Per motivate esigenze l'attività di liquidazione può essere prorogata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 10

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 9, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 160 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 1 - programma 0.32.3 - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5997 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti alla rubrica n. 23 - programma 0.32.3. (di nuova istituzione nella rubrica) - spese correnti Categoria 1.4. Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

3. All'onere complessivo di lire 100 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

CAPO III

NORME ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI PER LA GESTIONE E LOSMOBILIZZO DI BENI PATRIMONIALI REGIONALI NONCHÉAUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILE REALIZZATO CONFINANZIAMENTO REGIONALE

Art. 11

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.

Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 57/1971)

1. All'articolo 6, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, la lettera c) è abrogata.

2. All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, il secondo comma è sostituito dal seguente:

<< L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili a locatari od affittuari, nonché ai richiedenti quando il relativo valore non superi l'importo di lire 70 milioni IVA esclusa. >>.

3. All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, il terzo comma, come aggiunto dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è sostituito dal seguente:

<< L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione mediante trattativa privata quando il valore degli immobili stessi, determinato dal competente organo tecnico regionale, non superi l'importo di lire 1 miliardo IVA esclusa. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di lire 70 milioni IVA esclusa, la trattativa privata deve essere preceduta dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione tavolare e catastale dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi compresi tra lire 70 milioni ed 1 miliardo IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione, almeno in due quotidiani a carattere regionale ed in uno a carattere nazionale. >>.

4. All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, il quarto comma, come aggiunto dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, è sostituito dal seguente:

<< Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari. >>.

5. All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

<< Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori ed agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.

Nei casi di cui al quinto comma, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.

Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna, da far constare con apposito verbale sottoscritto dal Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale, alla vendita a trattativa privata mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il cinque per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre, ovvero sino ad un corrispettivo pari all'ottantacinque per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma. >>.

Art. 13

(Acquisizione di beni immobili mediante permuta)

1. In particolari casi di convenienza o di opportunità l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto di beni immobili anche mediante permuta, sulla base del valore del bene oggetto della permuta stessa determinato dal competente organo tecnico regionale.

Art. 14

(Norme per la tenuta dell'inventario dei beni mobili emodifiche all'articolo 30 della legge regionale 10/1997)

1. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice civile, acquisiti da oltre dieci anni, che per vetustà, usura, o per qualsiasi altra causa, risultino permanentemente non disponibili ai fini dell'utilizzo, sono considerati dismessi e quindi vengono cancellati dalla consistenza mobiliare regionale su richiesta del consegnatario o viceconsegnatario competente.

2. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 10/1997, dopo la parola << scarico >> aggiungere le parole << , quali materiali di facile consumo. >>.

3. All'articolo 30, comma 4, della legge regionale 10/1997, le parole << con i registri di cui al comma stesso >> sono sostituite dalle parole << con registri di carico e scarico. >>.

4. La procedura di cui al comma 1 non si applica per i beni mobili così come indicati nell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 10/1997.

5. All'articolo 30, comma 8, della legge regionale 10/1997, le parole << agli Enti ed organismi funzionali della Regione >> sono sostituite dalle parole << agli Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione >>.

6. All'articolo 30, comma 11, della legge regionale 10/1997, le parole << in inventario >> sono sostituite dalle parole << nei registri di carico e scarico >>.

Art. 15

(Alienazione dell'immobile ex mensa del CIPAF)

1. Il Consorzio Industriale per l'Alto Friuli (CIPAF), ancorché trasformato in ente pubblico economico ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, è autorizzato ad alienare l'immobile già destinato a mensa sito nella zona industriale di Rivoli di Osoppo, realizzato con finanziamento regionale.

2. Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, il CIPAF acquisisce il preventivo parere vincolante della Direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruità.

3. I proventi derivanti dall'alienazione dell'immobile di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per il risarcimento dei danni causati a terzi e delle relative spese legali, nonché per la restituzione delle somme sostenute dai Comuni consorziati nel periodo di commissariamento del CIPAF.

CAPO IV

DIFFERIMENTO DI TERMINI PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTORELATIVE A STRUMENTI AGEVOLATIVI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

Art. 16

(Differimento del termine per le domande di contributorelative a strumenti agevolativi)

1. I termini di cui all'articolo 218, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come da ultimo differiti dall'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2000.

2. Gli interventi dei Consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione sono disciplinati dalla regola del << de minimis >>.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI EREGIONALI

Art. 17

(Norma transitoria relativa a fondi assegnati alleProvince)

1. In deroga a quanto disposto con l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n.3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 febbraio 1995, n.8, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quelli cui l'impegno si riferisce, qualora sussistano comprovati motivi a giustificazione del ritardo nell'attuazione dell'investimento.

Art. 18

(Autorizzazione alla rinuncia ad interessi su finanziamentiagli Enti locali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ad eventuali interessi maturati su finanziamenti concessi agli Enti locali e dagli stessi non utilizzati e già integralmente restituiti all'Amministrazione regionale.

Art. 19

(Finanziamento aggiuntivo a favore dell'ERSA)

1. Per il finanziamento dell'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è autorizzata per l'anno 1999 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 6800 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 49 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

CAPO VI

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 20

(Modifica all'articolo 141 della legge regionale 13/1998)

1. All'articolo 141, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, le parole << 106, 109 e 134 >> sono sostituite dalle parole << e 106 >>.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002