Art. 1
(Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi
in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Al fine di acquisire ogni conoscenza scientifica e tecnica, atta a valutare il rischio per le popolazioni dovuto alle diverse sorgenti di inquinamento elettromagnetico e al fine di ridurre lo stesso inquinamento, l'Amministrazione regionale č autorizzata a costituire un apposito Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi per la riduzione del rischio dovuto all'esposizione a fonti di inquinamento elettromagnetico.
3. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta ed č dovuto inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, equiparando a tal fine i componenti del Comitato alla qualifica di dirigente.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 1/2000
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 14, L. R. 13/2002
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 28/2002
4 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010