2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della
legge regionale 46/1988, limitatamente alle domande presentate entro il 28 febbraio 1998 per l'esame delle quali si prescinde dal parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale stessa.