Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 6
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, è sostituita dalla seguente: << b) l'ammodernamento di natanti da pesca finalizzato a migliorare e sviluppare il trattamento e la conservazione del pescato, le condizioni igieniche della lavorazione, le condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo, sino ad un massimo di 25 tonnellate/stazza lorda e di imbarcazioni idonee all'attività di acquacoltura sino ad un massimo di 12 tonnellate/stazza lorda; >>.