1. Le imprese di cui all'
articolo 3 della legge regionale 36/1996 sono autorizzate a rinegoziare il contratto di mutuo a tassi attuali, fermo restando il diritto a percepire il contributo straordinario di cui al
comma 1 del citato articolo 3 della legge regionale 36/1996 maturato al 30 giugno 1998, purché rinuncino alle agevolazioni sulle rate successive e si impegnino a mantenere la destinazione commerciale dei beni oggetto del programma d'investimento per tutta la durata del mutuo, pena la revoca del contributo concesso secondo la procedura di cui alla
legge regionale 46/1993, e successive modifiche e integrazioni.