All'
articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
<< 4 bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a favore di soggetti pubblici e privati per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato, di sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento delle emissioni inquinanti, per i quali siano state effettuate specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ovvero dal Ministero dell'ambiente.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ufficio di piano, sono determinati i requisiti per l'accesso alle provvidenze e le modalitą di presentazione della domanda. >>.