Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 137
 (Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20
giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro
successive modificazioni ed integrazioni)
2. Nei casi di intervento pubblico previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non sia possibile rilasciare il certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo, il Sindaco può disporre nondimeno la chiusura amministrativa del procedimento contributivo qualora il richiedente abbia ricevuto dal Comune somme a titolo risarcitorio per la non corretta esecuzione dei lavori di riparazione in conseguenza di pronuncia giudiziale di condanna.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contributo è liquidato in via definitiva per l'importo corrispondente ai lavori eseguiti mediante intervento pubblico, sulla base dell'accertamento effettuato dal Comune che tiene luogo del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
4. I Comuni possono procedere all'acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, per destinarli ad uso pubblico, ancorché gli stessi abbiano già formato oggetto di intervento di riparazione e di restauro, per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche e ambientali.
6. Per i maggiori oneri previsti dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
7. I provvedimenti di mancata catalogazione eventualmente assunti, in base agli articoli 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 47 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine ad edifici la cui schedatura sia frutto di un errore tecnico dovuto ad una parziale individuazione del complesso edilizio, sono annullati e per l'effetto la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata ad emettere nuovi provvedimenti correlati ad una corretta schedatura degli edifici sotto il profilo ambientale, storico, culturale ed etnico.
8. I termini di presentazione delle domande di contributo sulla legge regionale 30/1977, nei casi di cui al comma 7, sono fissati in sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di mancata catalogazione.
9. Ai fini del conseguimento dei benefici contributivi, nei casi di cui al comma 7, sono considerate utili le domande presentate ai sensi della legge regionale 30/1977 prima della data di entrata in vigore della presente legge nei termini decorrenti dalla notifica dei provvedimenti di mancata catalogazione erroneamente assunti, in base agli articoli 16 della legge regionale 35/1979 e 47 della legge regionale 50/1990, in ordine ad edifici già fatti oggetto di analoghi provvedimenti.
13. All'articolo 27, comma 12 bis, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come inserito dall'articolo 25 della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Avuto riguardo ai medesimi edifici, l'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto o di alienazione soggetti alle disposizioni limitative dei trasferimenti delle cose di antichità ed arte contenute nel Capo III della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127. >>.
14. All'articolo 30 della legge regionale 63/1977, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 37/1993, al comma 1 le parole << e sono cedute >> sono sostituite dalle seguenti: << il quale ha facoltà di utilizzarle in conformità alla loro destinazione o di adibirle a sede di Uffici pubblici o di pubblici servizi o a finalità sociali ovvero di cederle in proprietà >>.
15. Qualora per rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa non si pervenga all'assegnazione in proprietà, in favore degli aventi diritto, delle unità immobiliari ricostruite mediante delega ai Comuni, presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, dedotte le somme derivanti da crediti dell'Amministrazione comunale maturati nei confronti del delegante prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai singoli interventi di ricostruzione delegata.
16. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i negozi stipulati nonché gli atti e i provvedimenti assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 15.
17. L'autorizzazione prevista dall'articolo 55, terzo comma, della legge regionale 63/1977, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 40/1996, può essere rilasciata, con le modalità ivi indicate, anche nei casi in cui risulti sia già stata avviata, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 40/1996, un'attività produttiva diversa da quella originaria, anche esercitata sotto una diversa impresa.
18. All'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 37/1993, le parole << a soggetti residenti privi di alloggio >> sono sostituite dalle seguenti: << a soggetti privi di alloggio già residenti o che intendano trasferire la propria residenza, in mancanza dei quali il Comune è autorizzato ad alienare gli alloggi o a mutarne la destinazione d'uso nel rispetto dello strumento urbanistico vigente >>.
19. All'articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 33 della legge regionale 40/1996, le parole << ritenuta urgente ed indilazionabile per la ricostruzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti >> sono sostituite dalle parole: << ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate >>.
20. In relazione al disposto di cui al comma 19, la denominazione del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così modificata: << Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate >>.
21. Le risorse finanziarie assegnate ai soggetti pubblici diversi dai Comuni, ai sensi degli articoli 76 e 79 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate, in tutto o in parte, anche solo per concorrere al finanziamento della spesa di interventi di interesse comune realizzati da altri soggetti pubblici sulla base di accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall' articolo 17 della legge 127/1997, e dell' articolo 10 della legge regionale 10/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
22. I progetti esecutivi delle opere di ricostruzione presentati nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 62 della legge regionale 40/1996, possono essere ripresentati nei termini all'uopo fissati dal Sindaco, sentita la commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda motivata degli interessati.
23. Al comma 12 bis dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come introdotto dall'articolo 25 della legge regionale 40/1996, in fine, è aggiunto il seguente periodo: << Tale convenzione può essere stipulata contestualmente all'atto di cessione delle singole unità immobiliari. >>.
24. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 47 della legge regionale 35/1979, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 37/1993, e dalle altre vigenti disposizioni di legge per la riparazione e la ricostruzione delle case canoniche ed uffici di ministero pastorale, danneggiate, distrutte o demolite a causa degli eventi sismici del 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora definite con formale provvedimento amministrativo, sono proseguibili ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data.
25. Sono soggette a conferma le domande indicate al comma 24 presentate in ogni tempo prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché entro i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni.
26. La conferma delle domande indicate al comma 24 va effettuata con istanza prodotta alla Segreteria Generale Straordinaria, indipendentemente dallo stadio raggiunto dall'istruttoria condotta sulle domande stesse.
27. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 24 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.
28. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 36/1985, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
31. Sono fatte valide agli effetti contributivi le opzioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.
32. Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi relativi alle domande di cui ai commi 28, 29 e 31 è fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. Nel caso di concorso su uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 di interventi non omogenei, ai sensi della legge regionale 30/1977 e della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, fermo restando l'accoglimento delle domande e la determinazione dei contributi in base alle leggi regionali richiamate nelle rispettive domande di intervento, le modalità per l'approvazione del progetto esecutivo unitario, la concessione e l'erogazione dei contributi sono ricondotte nell'ambito della legge regionale 30/1988, secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
36. L'invito del Sindaco a presentare il progetto esecutivo unitario, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988, è rivolto contestualmente a tutti i richiedenti l'intervento di recupero e consolidamento antisismico dell'edificio.
Note:
1 Comma 12 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 9/1999
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 34, L. R. 13/2000
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 14, comma 33, L. R. 13/2000
4 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 14, comma 34, L. R. 13/2000
5 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 14, comma 21, L. R. 13/2000
6 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 4, comma 1, L. R. 24/2005
7 Derogata la disciplina del comma 15 da art. 4, comma 73, L. R. 22/2007
8 Comma 37 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010