Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022
Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitā economiche e produttive, sanitā e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societā finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 129
(Integrazione dell'articolo 151 della legge regionale
53/1981 in materia di spese legali sostenute dal personale
regionale)
1.
All'
articolo 151 della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'
articolo 41, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 2, č aggiunto il seguente:
<< 2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attivitā di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilitā per dolo o per colpa grave. >>.