Art. 34
(Norma transitoria)
1. Ai fini di cui al comma 6 dell'articolo 32 e in attesa di poter disporre di un sistema informativo regionale idoneo a fornire i dati sulla popolazione dei disabili di cui al medesimo comma, si tiene conto dell'incidenza di questi ultimi sulla generalità della popolazione, sulla base dei dati percentuali disponibili a livello nazionale.
Art. 35
(Adeguamento procedure per interventi sanitari e socio-
assistenziali)
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.
2 Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.