Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).
Art. 5
 (Interventi di solidarietà nei confronti delle regioni
terremotate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento a favore delle Regioni Marche e Umbria per la realizzazione di programmi di intervento per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 1997. È altresì autorizzata a mettere a disposizione, avvalendosi anche di personale regionale in servizio o in quiescenza, tutte le conoscenze ed esperienze di carattere amministrativo e legislativo acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli.
4. Della avvenuta utilizzazione dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 viene resa una dichiarazione da parte del Presidente della Regione interessata.
5. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 16, L. R. 14/1998
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 16, L. R. 14/1998