1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1998, fermo restando quanto disposto dai seguenti articoli:
a) articolo 6, comma 12;
b) articolo 9, comma 8;
c) articolo 14, commi 20 e 48;
d) articolo 16, commi 5, 31 e 55;
e) articolo 20, comma 23.