Art. 16
(Recupero di progetti dalle graduatorie)
1. Il direttore dell'ERSA, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), procede alla concessione e all'erogazione dei finanziamenti e contributi ai soggetti beneficiari individuati dalle graduatorie entro i limiti massimi previsti dal piano finanziario sessennale vigente del DOCUP obiettivo 5b, secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) della
legge regionale 5 settembre 1997, n. 28.
2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare fondi propri in misura corrispondente alle risorse derivanti dai flussi di tesoreria conseguenti alle rendicontazioni di cui all'articolo 14.
3. Per le finalità previste dal comma 2, da conseguire con le modalità di cui ai capi III e IV della
legge regionale 35/1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 27.000 milioni da impiegare in conformità alle disposizioni del DOCUP obiettivo 5b.