Legge regionale 28 novembre 1997, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 18/04/2001

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.
CAPO II
 VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SITI MILITARI DISMESSI
Art. 7
 
1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a dare attuazione alla Misura 4: << Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 2 - Valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi >> secondo le disposizioni del presente Capo.
3. I finanziamenti sono concessi per progetti di recupero e riconversione di edifici, dei manufatti e delle aree e la loro destinazione a vantaggio delle PMI o per finalità turistiche/ricreative e per interventi collaterali di infrastrutturazione, riassetto del paesaggio, piccoli interventi di abbellimento delle aree edificate, interventi di urbanizzazione primaria tesi a riqualificare il tessuto urbano e ambientale che non devono, però, rappresentare l'elemento preponderante del progetto, ed opere di urbanizzazione secondaria.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 15, L. R. 13/2000
Art. 8
 
1. Alla concessione dei contributi si provvede secondo le norme e le procedure della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, fatta salva la possibilità di fissare agli enti beneficiari termini ed obbligazioni specifiche, anche in deroga a quelli stabiliti dalla predetta legge, per garantire l'osservanza dei tempi di realizzazione e degli adempimenti contabili e di verifica stabiliti dalla Commissione europea.