Art. 7
1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a dare attuazione alla Misura 4: << Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 2 - Valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi >> secondo le disposizioni del presente Capo.
2. In attuazione della Misura di cui al comma 1, possono essere concessi agli enti locali, il cui territorio sia ricompreso nelle aree individuate dalla Commissione europea nella comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994 come ammissibili all'iniziativa comunitaria KONVER, finanziamenti, fino al massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di opere e interventi finalizzati alla riqualificazione di siti e strutture dismessi dall'uso militare ed alla loro valorizzazione in chiave di sviluppo di attività economiche e di opportunità di reddito alternative. Possono essere riconosciute a finanziamento le spese eventualmente sostenute per l'acquisizione delle aree, dei manufatti e degli edifici, nel limite massimo del 50 per cento del costo totale del progetto, purché effettuate dopo il 16 marzo 1995.
3. I finanziamenti sono concessi per progetti di recupero e riconversione di edifici, dei manufatti e delle aree e la loro destinazione a vantaggio delle PMI o per finalità turistiche/ricreative e per interventi collaterali di infrastrutturazione, riassetto del paesaggio, piccoli interventi di abbellimento delle aree edificate, interventi di urbanizzazione primaria tesi a riqualificare il tessuto urbano e ambientale che non devono, però, rappresentare l'elemento preponderante del progetto, ed opere di urbanizzazione secondaria.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 15, L. R. 13/2000