Art. 1
1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria KONVER, istituita con la Comunicazione agli Stati membri della Commissione delle Comunitā europee n. 94/C 180/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunitā europee n. C 180 dell'1 luglio 1994, concernente la riconversione nel settore della difesa, l'Amministrazione regionale č autorizzata a dare attuazione al programma operativo (PO) KONVER, approvato dalla Commissione delle Comunitā europee con decisione n. C(96) 3024 del 12 novembre 1996, secondo le modalitā e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel PO si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:
a) con le risorse assegnate dalla Unione europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS);
b) con le risorse assegnate dallo Stato in base alle apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
c) con le risorse che l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere in conformitā al piano finanziario medesimo.