Art. 3
(Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale
21/1992 e disposizioni sull'organico
del ruolo unico regionale)
1. Le denominazioni "Direzione regionale della sanità" e "Direzione regionale dell'assistenza sociale", ovunque citate in leggi e regolamenti regionali, devono intendersi riferite alla "Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali".
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché quelle di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dall'1 gennaio 1998.
Note:
1 Abrogate parole al comma 3 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 4
(Modalità di finanziamento delle
Aziende sanitarie regionali)
1. Le Aziende sanitarie regionali, a partire dall'1 gennaio 2000, sono finanziate mediante attribuzione di quote pro capite, pesate per età, dal Fondo sanitario regionale. A partire dalla stessa data, le Aziende ospedaliere regionali, il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono finanziati integralmente a prestazione secondo le tariffe previste dalle norme vigenti.
2. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.
3. Le Aziende sanitarie considerano le quote pro capite pesate per età, di cui al comma 1, per la determinazione del budget dei distretti.
4. L'Agenzia regionale della sanità, sentita l'Assemblea dei sindaci di cui all'
articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11, verifica periodicamente l'omogeneità dei livelli di assistenza assicurati, in relazione alle assegnazioni di cui ai commi 1 e 3.
Art. 5
(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa degli Enti
che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale)
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti interessati inoltrano apposita istanza alla Direzione regionale della sanità entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
( ABROGATO )
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 15, L. R. 13/2000
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 18/2001
3 Articolo abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 17/2008