1. All'
articolo 52, comma 1, della legge regionale 18/1996, come modificato dall'
articolo 39 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: << l bis) sottoscrivono con efficacia immediata, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale, gli atti di assenso a cancellazione di iscrizioni di ipoteche prestate a favore della Regione, nonché di loro restrizioni o di svincoli anche parziali di beni dalle stesse ipoteche gravati; >>.