1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'
articolo 22 della legge regionale 18/1996, continua ad applicarsi, per tutte le assunzioni presso l'Amministrazione regionale, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima
legge regionale 18/1996, la disciplina regolamentare approvata con DPGR 31 maggio 1984, n. 0469/Pres. Per quanto non previsto, o per quanto non compatibile, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.