Legge regionale 09 settembre 1997, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
Art. 36
 (Disciplina transitoria delle procedure di assunzione)
1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/1996, continua ad applicarsi, per tutte le assunzioni presso l'Amministrazione regionale, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale 18/1996, la disciplina regolamentare approvata con DPGR 31 maggio 1984, n. 0469/Pres. Per quanto non previsto, o per quanto non compatibile, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.