Legge regionale 09 settembre 1997, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
CAPO I
 Norme in materia di personale regionale
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 26/1999
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2001
3 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 10/2002
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 12, L. R. 20/2002
5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 20, comma 3, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 7
 (Assenza per malattia)
1. Al fine di uniformarsi alle disposizioni vigenti negli altri comparti del pubblico impiego, l'Amministrazione regionale dispone il controllo della malattia, fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti Aziende sanitarie regionali.
3. Al recupero delle somme dovute dal personale regionale derivanti dall'applicazione delle disposizioni richiamate all'articolo 80, comma 7 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, per il periodo decorrente dall'1 gennaio 1994 al giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, avuto riguardo anche alla rilevanza degli importi, sia in forma rateizzata che in correlazione alla corresponsione di arretrati.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 8
 (Trattamento di fine rapporto)
1. Ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dal personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, come modificato dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, e quello di cui all'articolo 41 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e dal personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, nonché dal personale assunto dopo l'1 gennaio 1996, il cui rapporto di lavoro risulti essere inferiore ad un anno di servizio continuativo e quindi beneficiario del TFR rispettivamente per effetto dei contratti nazionali e dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti assicurativi con istituti bancari o con compagnie di assicurazione autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, relativamente alla stipula dei contratti assicurativi, fanno carico al capitolo 575 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1 sono istituiti per memoria nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e nel bilancio per l'anno 1997 i seguenti capitoli:
a) nello stato di previsione dell'entrata, al Titolo III - Categoria 3.7 - il capitolo 1175 (3.7.2) con la denominazione << Versamenti da parte di Istituti bancari e assicurativi delle quote accantonate per il trattamento di fine rapporto (TFR) del personale cessato dal servizio >>;
b) nello stato di previsione della spesa, alla Rubrica n. 5 - programma 0.1.2 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 578 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Liquidazione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto (TFR) >>, che viene iscritto nell'elenco n. 2 allegato al bilancio.

Art. 9
 (Trattamento di buonuscita)
1. Al fine di non arrecare pregiudizio ai diritti acquisiti dal personale in materia previdenziale, in forza dei principi costituzionalmente tutelati, come da ultimo ribadito dall'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e tenuto conto che l'Amministrazione regionale continua a versare anche per gli anni 1996 e 1997 la relativa contribuzione, sulla base delle direttive emanate dall'Ente previdenziale INPDAP - INADEL, la Regione è autorizzata ad erogare il trattamento previsto dalla Parte IV, Titolo II, Capo II, della legge regionale 53/1981, nonché quello di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, come inserito dall'articolo 58 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, con riferimento alla normativa vigente anteriormente all'1 gennaio 1996, fino a quando non avranno avuto piena attuazione la riforma previdenziale introdotta dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
2. Il diritto alla riliquidazione della buonuscita in favore dei dipendenti già cessati, sorge, nei termini stabiliti dalla legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, dal momento in cui la parte economica dei contratti, a partire da quello 1994/1995 e successivi, è fissata in via definitiva.
Art. 10
 (Acquisizione di personale in posizione di comando)
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 11
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dei dipendenti assegnati agli uffici di segreteria del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale e degli Assessori regionali, nonché alle segreterie dei Gruppi consiliari o che svolgono funzioni di addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.
2. Le assunzioni possono essere altresì disposte per la sostituzione dei dipendenti che fruiscono del permesso di cui all'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 82 della legge regionale 18/1996, purché l'assenza medesima sia superiore ad un mese, nonché per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Le assunzioni possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore ad un anno ad eccezione di quanto disposto dal comma 9. Per la sostituzione di personale con qualifica di funzionario si provvede mediante assunzioni di personale nella qualifica di consigliere.
4. Il personale non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.
5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto. Il personale assunto ai sensi del comma 2 per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale, presta servizio con un orario settimanale di 18 ore o di 22 ore, da individuarsi in relazione alle esigenze degli uffici; al personale medesimo compete il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale per il rapporto di lavoro a tempo parziale.
8. Ai fini dell'assunzione, il personale deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 7, fatta eccezione per il limite di età e per l'iscrizione nelle liste per l'occupazione.
9. In sede di prima applicazione del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, al fine di garantire la funzionalità dei servizi e la continuità dell'azione amministrativa, qualora dipendenti assenti ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fruiscano, una volta rientrati in servizio, del permesso di cui all'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981 o del rapporto di lavoro a tempo parziale, l'Amministrazione regionale può disporre la proroga dei contratti del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988 in sostituzione dei suddetti dipendenti, ovvero il rinnovo dei contratti medesimi, purché il rapporto di lavoro si sia concluso, alla suddetta data, da non più di 30 giorni. La proroga o il rinnovo sono disposti per i periodi, anche consecutivi, di durata del permesso e del rapporto di lavoro a tempo parziale e comunque per non più di due anni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 18/1998
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 1/2000
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 23, L. R. 10/2002
Art. 13
2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.
3. Le assunzioni sono finalizzate a rafforzare in termini qualitativi e quantitativi le strutture regionali interessate all'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, giusta quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, in particolare dal punto 1, lettera b), della stessa. Non meno di 10 unità di personale sono assegnate alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni per le esigenze di coordinamento, monitoraggio e attuazione dei programmi comunitari.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono mediante una fase selettiva preliminare ed una successiva fase articolata su una prova d'esame e sulla valutazione dei titoli, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea specifico previsto dal comma 5 o di altro equipollente per il corrispondente profilo professionale, conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100. I candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.
5. Ai fini delle assunzioni i candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:
PROFILO PROFESSIONALEDIPLOMA DI LAUREA IN
Giuridico amministrativo
legale
Giurisprudenza
Scienze politiche
Economia e commercio
Programmatico statisticoGiurisprudenza
Scienze politiche
Economia e commercio
Scienze economiche
Scienze economiche e bancarie
Scienze statistiche
AgronomoScienze agrarie
Scienze forestali
Scienze naturali
Scienze geologiche
Chimica
Scienze biologiche
Scienze della produzione
animale
UrbanisticaIngegneria e relativo
diploma di abilitazione
Architettura all'esercizio
della professione,
Urbanistica qalora
previsto, o,
nei casi consentiti
dalla legge certificato
di abilitazione provvisoria


6. La fase selettiva preliminare , che può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è volta ad accertare:
a) la buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, da accertare mediante test e colloquio;
b) la buona capacità di operare con i sistemi di videoscrittura e di foglio elettronico in ambiente Windows 95 da accertare mediante prove pratiche.

7. Il giudizio di idoneità si intende conseguito se il candidato ottiene il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna delle prove. I candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui al comma 9.
8. Costituiscono titoli valutabili:
a) punteggio conseguito nel diploma di laurea;
100:punti 0,20
101:punti 0,40
102:punti 0,60
103:punti 0,80
104:punti 1
105:punti 1,20
106:punti 1,40
107:punti 1,60
108:punti 1,80
109:punti 2
110:punti 2,20
110 e lode:punti 2,40

b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 1 ,50). I corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere o presso organi della UE in posizioni per le quali sia richiesto il diploma di laurea (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,1). Il servizio prestato in attività di insegnamento è valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno;
d) servizio prestato alle dipendenze di enti o società privati, in posizioni professionali per le quali sia richiesto il diploma di laurea e con svolgimento di compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione di programmi cofinanziati dalla UE (punti 0,025 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,55).

9. L'eventuale buona conoscenza di una o più delle seguenti lingue: francese, tedesco, spagnolo, da accertare mediante apposito test, dà diritto a un punteggio addizionale pari a 1 punto per ciascuna lingua. I criteri di valutazione ai fini della formulazione del giudizio sulla buona conoscenza delle predette lingue sono stabiliti preventivamente dalla Commissione giudicatrice.
10. L'esame è articolato su di una prova scritta, anche a risposta sintetica, vertente sulle seguenti materie:
a) consigliere giuridico amministrativo legale:
1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;
2) diritto amministrativo;
b) consigliere programmatico statistico:
1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica-comunitaria regionale;
2) politica economica;
c) consigliere agronomo:
1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;
2) economia e politica agraria;
d) consigliere urbanista:
1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;
2) pianificazione urbana e territoriale.

11. Per la valutazione delle prove la Commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7.
12. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.
15. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli nonché dell'eventuale punteggio addizionale di cui al comma 9. A parità del punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 8; in quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c), alla lettera d) ed alla lettera b). In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata dal punteggio maggiore ottenuto nelle prove di idoneità di cui al comma 6, nel seguente ordine: lingua inglese parlata, prova sul foglio elettronico, video scrittura, lingua inglese scritta.
16. Il personale assunto è tenuto a seguire le iniziative di formazione organizzate dall'Amministrazione regionale, anche mediante stages presso sedi delle istituzioni comunitarie; ai dipendenti che effettuano tali stages è attribuito il trattamento di missione previsto dalla vigente legislazione regionale.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 68, comma 4, L. R. 9/1999
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 20/2002
Art. 14
 (Assunzioni straordinarie di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato per attività di carattere
preparatorio e ripetitivo)
1. Per sopperire alle più immediate esigenze di funzionalità dell'apparato regionale, con particolare riferimento ad attività di carattere preparatorio e ripetitivo da svolgersi anche con l'ausilio di sistemi informatici di videoscrittura, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica funzionale di coadiutore, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, per un numero massimo di quaranta unità.
3. Il rapporto di lavoro ha la durata di un anno prorogabile, per motivate esigenze e previa valutazione della qualità del servizio prestato, per un ulteriore anno.
4. La selezione consiste nell'effettuazione di una prova teorico-pratica vertente sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo;
b) nozioni di archivistica;
c) nozioni di informatica.

6. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 5 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 15
1. Nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo unico del personale regionale, per assicurare i livelli minimi di funzionalità degli uffici del Consiglio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di dieci unità, di cui quattro nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico- amministrativo legale, tre in quello di coadiutore, profilo professionale amministrativo per una unità e profilo professionale di dattilografo per due unità e tre in quella di commesso.
2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per un ulteriore biennio qualora alla data di scadenza non siano stati espletati i concorsi di cui al comma 1 per i relativi profili professionali.
4. Alle assunzioni del personale con qualifica di coadiutore si procede ai sensi dell'articolo 14.
6. Al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001
Art. 16
 (Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20/1996 e
successive modificazioni ed integrazioni)
1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20/1996, come integrato dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dopo la lettera f bis) sono inserite le seguenti
<< f ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale;
f quater) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme tributarie previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. >>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere f ter) e f quater) della legge regionale 20/1996, come inserite dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalla graduatoria di merito approvata con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 1997, n. 911, relativa all'avviso di assunzione per titoli con contratto di lavoro a termine di cui all'articolo 7 della medesima legge, sino ad un numero massimo di 5 unità.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 8/2000
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001
Art. 18
 (Personale del Corpo forestale regionale da assumere per le
esigenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e
della Direzione regionale delle foreste)
1. In applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed al fine di garantire la tempestiva attivazione delle diverse, nuove e specifiche funzioni in materia di parchi e riserve naturali, il personale con qualifica di coadiutore - guardia, profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, (CFR) posizione di lavoro guardia - parco, è assunto, nel limite numerico di cui all'articolo 58, comma 1, della medesima legge regionale 42/1996, mediante l'utilizzazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del CFR approvata con DPGR 30 dicembre 1993, n. 633/Pres.
3. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 i candidati frequentano un corso di formazione con esame finale, di durata non superiore a sei mesi, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono stabiliti con apposito regolamento. I candidati che abbiano superato il corso di formazione sono assunti in prova nella qualifica funzionale di coadiutore - guardia in relazione al numero di posti disponibili.
4. Durante la partecipazione al corso di cui al comma 3 ai candidati è corrisposta una borsa di studio di lire 1.800.000 mensili lorde.
5. Per fronteggiare le esigenze di servizio connesse a funzioni di vigilanza, l'Amministrazione regionale e l'Ente parco di cui all'articolo 19 della legge regionale 42/1996 possono avvalersi, mediante l'istituto del comando, per il periodo di un anno prorogabile di un ulteriore anno, di personale ittico - venatorio proveniente dalle Province.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
8. Gli oneri relativi al corso di formazione di cui al comma 3 fanno carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3128 (1.1.161.2.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 18 - programma 1.3.2 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - con la denominazione << Spese per le borse di studio a favore dei partecipanti al corso di formazione per guardia del Corpo forestale regionale >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1997.
10. All'onere di lire 50 milioni previsto dal comma 9 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 2900 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 61, comma 1, L. R. 9/1999
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 61, comma 2, L. R. 9/1999
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 20
1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, il periodo << ; in tal caso al medesimo spetta, limitatamente al periodo di servizio presso il gruppo, qualora rivesta qualifiche inferiori a quella di consigliere o equiparata, oltre al trattamento di cui al primo comma, la differenza tra il trattamento iniziale della qualifica funzionale di appartenenza o equiparata e quella iniziale della qualifica funzionale di consigliere >> è abrogato.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 29
1. All'articolo 4, comma 8, della legge regionale 20/1996, sono aggiunte, alla fine le seguenti parole: << Trova altresì applicazione il disposto di cui all'articolo 9, commi 2 e 6. >>.
Art. 30
1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, le parole << previo superamento di una prova >> sono sostituite dalle parole << mediante valutazione di titoli nonché superamento di una prova scritta, anche a risposta sintetica, >>.
2.
All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

4.
All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 31
 (Inquadramenti nel ruolo unico regionale)
1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso gli enti regionali per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 55/1990, è inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite, secondo le equiparazioni di cui alla tabella << A >> riferita all'articolo 39 della legge regionale 55/1990, presso gli Enti medesimi.
2. L'attribuzione dei profili professionali al personale inquadrato ai sensi del comma 1 avviene con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1992. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984 per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> e per stipendio iniziale si intende quello individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 8/1991.

5. Al medesimo personale sono altresì corrisposti, dalla data d'inquadramento e fatti salvi i successivi conguagli, gli assegni di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19. Per l'applicazione del comma 6 dell'articolo 1 medesimo si fa riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 32
 (Mobilità verticale interna)
2. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/1996, le parole << a quanto disposto al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 11/1990 >>.
3. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996, come modificata dal comma 2, si applica esclusivamente al personale la cui cessazione dal servizio si sia verificata tra la data di entrata in vigore della medesima legge regionale e la data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per effetto del rinvio operato dalla legge regionale 11/1990 alla normativa disciplinante i passaggi di qualifica nell'ordinamento regionale, ai dipendenti promossi in esito alle procedure di mobilità verticale interna di cui al comma 1, la qualifica superiore è attribuita, a tutti gli effetti, come avvenuto per le tornate già completate, dalla data della relativa decorrenza.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 36, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 1, L. R. 10/2002
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 10/2002
Art. 35
1. All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo le parole << fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 11 >> sono aggiunte le seguenti << e ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 19 che hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. >>.
Art. 36
 (Disciplina transitoria delle procedure di assunzione)
1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/1996, continua ad applicarsi, per tutte le assunzioni presso l'Amministrazione regionale, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale 18/1996, la disciplina regolamentare approvata con DPGR 31 maggio 1984, n. 0469/Pres. Per quanto non previsto, o per quanto non compatibile, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
Art. 37
1. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 20/1996, il termine ultimo inderogabile per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 1997.
2. All'articolo 11, comma 4, della legge regionale 20/1996, le parole << Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 53/1981 >> sono sostituite dalle parole << Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali >>.
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 23, L. R. 10/2002
Art. 41
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, l'Amministrazione regionale può dar corso al rimborso di spese legali le cui richieste risultino pendenti con riferimento a giudizi conclusi con esclusione di responsabilità per il soggetto interessato.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 42
 (Tutela dei diritti linguistici delle minoranze)
1. Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli obblighi statutari relativi al riconoscimento di pari diritti ai cittadini di qualunque gruppo linguistico, la Regione provvede all'adozione di mezzi adeguati a rendere effettiva, anche con riferimento ai diritti da esercitarsi nei rapporti con gli uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionale, la parità di trattamento dei cittadini appartenenti a gruppi linguistici minoritari della regione.
2. In attuazione di cui al comma 1, gli Uffici Stampa e Pubbliche Relazioni del Consiglio e della Giunta regionale possono avvalersi dell'attività di dipendenti regionali con profilo professionale di traduttore interprete nonché di specifiche professionalità esistenti presso i Comuni della regione ovvero, in caso di necessità ed urgenza, dell'opera di professionisti estranei all'Amministrazione regionale, al fine di provvedere alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio e l'Amministrazione regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali della Regione medesima nei rapporti in ambito internazionale.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Abrogato il comma 1 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 1/2000
3 Articolo abrogato da art. 18, comma 3, L. R. 20/2002
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2002
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO III
 Norme concernenti il personale e gli amministratori
degli enti locali
Art. 55
1. All'articolo 3, comma 2 della legge regionale 10/1997, dopo la lettera c) viene inserita la seguente:
<< c bis) la disciplina in materia di segretari comunali e provinciali. >>.