Legge regionale 08 aprile 1997, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).
Art. 3
 (Programma di revisione della legislazione regionale)
1. Al fine di adeguare i principi e i metodi della legislazione regionale alle esigenze dell'autonomia locale e del decentramento, nonché per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge quadro per la revisione della legislazione di settore.
3. Al fine di dare concreta attuazione al principio di autonomia finanziaria degli enti locali nell'ambito della più generale valorizzazione dell'autonomia locale, l'Amministrazione regionale, a partire dall'anno l998, assegna agli enti medesimi una quota di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza della Regione.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 52, comma 1, L. R. 31/1997
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 55, comma 1, L. R. 31/1997